Sentenza n. 57/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino - sezione lavoro n. 1130/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 1130/2023, concernente il pagamento della retribuzione professionale docenti e l’accredito di 3.000 euro sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 1130/2023, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti, degli interessi di legge e all’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dell’importo complessivo di 3.000 euro, oltre interessi. Il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme e notificato mediante PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l’inottemperanza dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante il pagamento della retribuzione professionale docenti e l’accredito delle somme dovute sulla carta elettronica del ricorrente. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione e termina con l’adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l’efficacia della nomina del Commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
D.M. 10/03/2014 n. 55, Tabella n. 21 dell’Allegato 1
Tabella n. 21 dell’Allegato 1; art. 4, comma 1
Ha costituito il parametro per la liquidazione delle spese di lite, soggette a dimidiazione e ulteriormente ridotte in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all’Amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine previsto per l’adempimento e l’inottemperanza non sia contestata dall’Amministrazione.
- In presenza di persistente inerzia nell’esecuzione di un giudicato avente ad oggetto obblighi pecuniari e accrediti su strumenti destinati al personale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per l’eventuale fase sostitutiva.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute; la decorrenza può essere fissata dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e la cessazione collegata all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina del Commissario ad acta.
- Quando le funzioni commissariali siano attribuite a un dipendente pubblico e risultino connesse ai compiti istituzionali dell’Amministrazione di appartenenza, il compenso per l’attività commissariale può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →