Sentenza n. 833/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto emesso in data 13 aprile 2023 dal Direttore Generale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione -OMISSIS--Ministero della Giustizia, notificato al ricorrente in data 23 giugno 2023 dalla Direzione della Casa Circondariale “-OMISSIS-” di Bari, con cui è stata rigettata l'istanza del medesimo ricorrente per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio; - nonché del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio - Ministero dell'Economia e delle Finanze, pratica n. -OMISSIS-, espresso nella adunanza n. -OMISSIS- del 23 marzo 2023, con cui è stata deliberata “allo stato degli atti la non dipendenza da causa di servizio della patologia richiesta”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità conseguente a incidente stradale in itinere, unitamente al presupposto parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2016 un'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di postumi derivanti da un incidente stradale occorso durante il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro, chiedendo anche l'equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera aveva accertato i postumi e li aveva ascritti per cumulo alla tabella B. Dopo oltre sei anni dalla domanda, il Comitato di verifica per le cause di servizio aveva espresso parere negativo, ritenendo generici gli elementi prodotti e rilevando che la dinamica del sinistro non risultava adeguatamente comprovata, neppure dal rapporto della Polizia Municipale. Il Direttore generale del Ministero della Giustizia aveva recepito tale parere e negato il riconoscimento. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e imparzialità, nonché violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Nel corso del giudizio ha inoltre richiamato una sentenza del Giudice di pace che aveva annullato il verbale amministrativo relativo al sinistro, valorizzando il rapporto di incidente, le fotografie e le testimonianze sulla manovra di inversione vietata effettuata dall'altro veicolo. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di verifica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo che il Comitato di verifica sia l'organo deputato alla valutazione dell'eziologia professionale dell'infermità e che il suo parere, obbligatorio e vincolante ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, condizioni in modo decisivo la determinazione finale dell'amministrazione. Nel merito, il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comitato, dopo l'oggettivamente lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda, non avrebbe potuto limitarsi a rilevare la genericità degli elementi disponibili e a deliberare la non dipendenza allo stato degli atti, ma avrebbe dovuto richiedere all'interessato eventuali chiarimenti o integrazioni istruttorie. In tal modo il ricorrente avrebbe potuto produrre e l'amministrazione valutare la sentenza del Giudice di pace, le risultanze del rapporto di incidente, le fotografie e le prove testimoniali relative alla dinamica del sinistro. Sono stati annullati sia il decreto ministeriale di diniego sia il parere del Comitato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza emendando i vizi istruttori e motivazionali indicati dal giudice. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 11 e 14 d.P.R. 461/2001
"l'organo di amministrazione attiva che interviene a conclusione del procedimento può esprimere il proprio giudizio finale facendo proprio, anche con rinvio “ob relationem”, il parere espresso dal suddetto Comitato, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l’Amministrazione, in base a elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto consesso"
Il Comitato di verifica svolge una funzione decisiva nella valutazione della dipendenza da causa di servizio; il relativo parere è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione, che può recepirlo per relationem, salvo il dovere di motivare specificamente quando disponga di elementi non esaminati o rilevi omissioni e violazioni procedimentali.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la sentenza ha deciso il ricorso sulla fondatezza assorbente del difetto di istruttoria e di motivazione, senza esaminarla.
art. 143, commi 3 e 13, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
La disposizione costituiva il fondamento del verbale amministrativo annullato dal Giudice di pace; tale pronuncia è stata considerata dal TAR quale elemento istruttorio rilevante sulla dinamica del sinistro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante per l'amministrazione procedente; il Comitato è pertanto legittimato passivamente nel giudizio avente a oggetto il diniego fondato sul suo parere.
- Quando il Comitato di verifica rilevi la genericità degli elementi disponibili e formuli un diniego soltanto "allo stato degli atti", l'amministrazione non può arrestarsi a tale rilievo se, in relazione alle circostanze concrete, siano necessari chiarimenti o integrazioni per accertare la dinamica causale dell'evento.
- Il decorso di un periodo particolarmente lungo tra la presentazione dell'istanza e la decisione aggrava il dovere di accuratezza istruttoria dell'amministrazione: l'interessato deve essere posto in condizione di fornire gli elementi chiarificatori che non risultino acquisiti agli atti.
- Il parere del Comitato può essere recepito per relationem dall'amministrazione competente, ma il recepimento non esonera dal rispetto delle regole procedimentali e dall'obbligo di svolgere un'istruttoria adeguata e completa sui fatti rilevanti.
- L'annullamento del diniego e del parere per difetto di istruttoria e motivazione comporta l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza e dei vizi accertati dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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