Cassazione Civile, Ordinanza n. 30714/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (federazione sportiva)
La controversia
Un soggetto aveva citato dinanzi al Tribunale di Firenze il Fallimento A.C. Fiorentina S.p.A. e la FIGC chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in euro 298,6 milioni oltre interessi, asseritamente derivanti dall'esclusione della società Fiorentina dal campionato di Serie B 2002/2003 per eccesso di indebitamento. La domanda si fondava, quanto al fallimento, sulla dedotta colpevole inerzia degli organi fallimentari nel non impugnare i provvedimenti federali di esclusione; quanto alla FIGC, sull'illegittimità dei comunicati ufficiali n. 21/A e 56/A, ritenuti adottati in violazione di legge ed eccesso di potere, nonché su una condotta discriminatoria e contraria a buona fede, correttezza e affidamento per il trattamento meno favorevole rispetto ad altre società in situazione debitoria analoga. La FIGC ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché la pretesa risarcitoria era radicata nell'illegittimità di atti di una federazione sportiva non riservati alla giustizia sportiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta nei confronti della FIGC. Ha ritenuto निर्णittivo che la causa petendi fosse l'illegittimità di atti adottati dalla federazione sportiva nei confronti della società calcistica, richiamando l'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a. e l'art. 3 del d.l. 220/2003, conv. in l. 280/2003, come interpretati nel senso che sia le impugnazioni di atti di CONI e federazioni sportive sia le domande risarcitorie fondate sugli effetti di tali atti spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha inoltre escluso la rilevanza dell'orientamento richiamato dalla parte resistente in tema di affidamento, osservando che nel caso concreto la pretesa risarcitoria riguardava il pregiudizio derivante direttamente dall'atto amministrativo asseritamente discriminatorio, non un affidamento ingenerato dalla federazione. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice amministrativo.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
norma processuale posta a base del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla FIGC.
art. 367 c.p.c.
norma richiamata insieme all'art. 41 c.p.c. quale fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a.
attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive non riservate alla giustizia sportiva, escluse quelle inerenti ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti; tale previsione si estende anche alle domande risarcitorie fondate sugli effetti di tali atti.
art. 3 d.l. n. 220 del 2003
anche dopo le modifiche normative e l'entrata in vigore del c.p.a., mantiene il criterio di riparto che devolve al giudice amministrativo le controversie sugli atti di CONI e federazioni sportive e le relative domande risarcitorie.
L. n. 280 del 2003
legge di conversione del d.l. n. 220/2003 richiamata quale base normativa del riparto di giurisdizione in materia sportiva.
d.lgs. n. 104 del 2010
codice del processo amministrativo che, tramite l'art. 133, comma 1, lett. z), ha conservato il criterio di attribuzione della giurisdizione preesistente.
art. 1, comma 647, L. n. 145 del 2018
modifica normativa richiamata come non incidente sul criterio di attribuzione della giurisdizione già vigente; applicabile alle controversie pendenti in forza del comma 650.
art. 1, comma 650, L. n. 145 del 2018
disposizione richiamata per l'applicabilità delle modifiche alle controversie pendenti.
art. 38 l.n. 267/1948
norma evocata dalla parte attrice quale fonte degli obblighi che gli organi fallimentari avrebbero violato omettendo l'impugnazione degli atti federali.
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria trae causa dall'illegittimità di atti adottati da una federazione sportiva nazionale, la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo le ipotesi espressamente riservate alla giustizia sportiva o ai rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.
- La giurisdizione amministrativa non riguarda solo l'impugnazione diretta degli atti di CONI e federazioni sportive, ma anche le azioni risarcitorie fondate sugli effetti lesivi di tali atti, poiché il giudice amministrativo può conoscerne anche incidentalmente ai fini del risarcimento per equivalente.
- Il richiamo a principi di affidamento o correttezza non sposta il riparto di giurisdizione quando il pregiudizio lamentato deriva direttamente da un provvedimento federale asseritamente illegittimo e discriminatorio; in tale ipotesi il petitum sostanziale resta radicato nell'esercizio di poteri amministrativi sportivi.
- Le modifiche normative intervenute in materia di giustizia sportiva non hanno alterato, per le controversie di cui all'art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle liti sugli atti federali e delle correlate pretese risarcitorie.
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