Ordinanza n. 1906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro una sentenza del TAR Lazio favorevole alla parte privata e ha domandato, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dalla documentazione acquisita risulta che la parte privata, già ricorrente in primo grado, aveva rinunciato all’istanza di riconoscimento presentata ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024, convertito dalla l. n. 106/2024.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è stata motivata dalla rinuncia della parte privata all’istanza di riconoscimento, circostanza ritenuta idonea a evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e a consentire la sollecita definizione della causa nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La fissazione dell’udienza pubblica per la decisione definitiva è stata rimessa a un successivo decreto del Presidente della Sezione.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale base normativa per la domanda e la decisione sulla sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza impugnata in appello.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La norma individua i percorsi formativi ai cui fini era stata presentata l’istanza di riconoscimento poi oggetto di rinuncia.
Massime di principio
- In appello, la rinuncia dell’originario ricorrente all’istanza amministrativa cui si riferisce la controversia può giustificare, in sede cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado quando sia necessario evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e favorire la sollecita decisione della causa nel merito.
- L’accoglimento della domanda cautelare e la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata non definiscono il giudizio d’appello, la cui decisione definitiva resta rimessa alla successiva udienza pubblica.
Come è indicizzato
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