Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12428/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La difesa del soggetto sottoposto a sorveglianza speciale ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento del Tribunale emesso ex art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, con cui era stata dichiarata la persistenza della sua pericolosità sociale e disposta la prosecuzione della misura di prevenzione. In sede di legittimità il ricorrente ha sostanzialmente riproposto i motivi già dedotti in appello, contestando la valutazione della pericolosità e chiedendo una diversa lettura degli elementi fattuali posti a base della decisione, che secondo il ricorrente sarebbero stati valutati in modo non corretto o sarebbero stati superati da parametri ricostruttivi diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e disattese dalla Corte d'appello. Ha osservato che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e adeguato sulla persistente pericolosità sociale del proposto, valorizzando un'evasione dagli arresti domiciliari successiva all'applicazione della misura di prevenzione e quattro sanzioni disciplinari riportate durante la detenzione cautelare intermedia, in assenza di elementi positivi desumibili aliunde. Poiché il ricorso mirava in sostanza a sollecitare una rilettura del materiale fattuale e l'adozione di criteri valutativi alternativi, operazione preclusa al giudice di legittimità, è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di prevenzione, il ricorso è inammissibile quando si limiti a riproporre criticamente le stesse censure già disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • È preclusa alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, non potendo il ricorrente chiedere una nuova lettura delle risultanze probatorie o l'adozione di parametri ricostruttivi alternativi più favorevoli.
  • La persistenza della pericolosità sociale può essere ritenuta sufficientemente motivata quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti e attuali, quali condotte sintomatiche successive all'applicazione della misura e assenza di elementi positivi contrari desumibili da altre fonti.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
  • rami:[

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.