Ordinanza n. 14/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione dell’Amministratore unico del 2 dicembre 2025, comunicata in data 3 dicembre 2025, con la quale PuntoZero s.c.ar.l. ha aggiudicato alla società Cantel Medical Italy s.r.l. il Lotto 1 (service lavaendoscopi per alta disinfezione – CIG: B73B5A4EBA) della fornitura, in regime di service, delle “apparecchiature per alta disinfezione e decontaminazione endoscopi – CND Z” occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Umbria; - del verbale del RUP n. 4 del 30 ottobre 2025, con il quale è stata definita, con esito favorevole, la fase di verifica dell’anomalia; - per quanto occorrer possa: (i) dei verbali delle operazioni di gara n. 3 del 29 ottobre 2025, n. 4 del 30 ottobre 2025 e n. 7; (ii) della proposta di aggiudicazione di cui all’atto del RUP in data 1° dicembre 2025; (iii) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; nonché per l’accertamento, in via incidentale, della nullità del contratto di avvalimento tra la controinteressata Cantel Medical Italy s.r.l. e l’impresa ausiliaria Medical Devices Group s.r.l., con ogni conseguenza sugli esiti della procedura; e per la condanna della Stazione appaltante: - in via principale, all’aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente; - in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica di equivalenza del CCNL indicato da Cantel Medical Italy s.r.l., del procedimento di verifica della congruità della sua offerta, nonché, prima ancora, del procedimento di valutazione delle offerte tecniche; e per la condanna di PuntoZero s.c.ar.l. o del diverso Ente competente al risarcimento del danno eventualmente subito dalla ricorrente, ai sensi degli articoli 124 e 34 cod. proc. amm.; quanto al ricorso incidentale depositato da Steris Italy s.r.l. il 26 gennaio 2026, per l’annullamento: - del provvedimento di aggiudicazione e della relativa proposta, nella parte in cui hanno ammesso e utilmente graduato l’offerta di Bioh Filtrazione s.r.l. e nella parte in cui hanno disposto l’assegnazione alla predetta società del punteggio tecnico di 60,37 punti; - dei verbali delle sedute di gara, in parte qua, relativamente all’ammissione alla procedura di gara di Bioh Filtrazione s.r.l., nonché di tutti gli atti e verbali di gara, nelle parti in cui l’offerta di Bioh Filtrazione s.r.l. è stata assoggettata a valutazione e attribuzione di punteggio e nella parte in cui è stata prevista l’assegnazione alla predetta società del punteggio tecnico di 60,37; - se del caso e in parte qua, del bando di gara, del disciplinare e del capitolato tecnico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della procedura di gara alla controinteressata, unitamente agli atti di verifica dell’anomalia e agli atti di gara connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1, deducendo censure relative alla posizione dell’aggiudicataria e chiedendo, in via incidentale, l’accertamento della nullità del contratto di avvalimento stipulato tra l’aggiudicataria e l’impresa ausiliaria. Ha domandato l’aggiudicazione in proprio favore oppure, in subordine, la rinnovazione della verifica di equivalenza del CCNL indicato dall’aggiudicataria, della verifica di congruità della relativa offerta e, prima ancora, della valutazione delle offerte tecniche, nonché il risarcimento del danno. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale contestando l’ammissione e la valutazione dell’offerta della ricorrente, inclusa l’attribuzione del punteggio tecnico di 60,37 punti. In sede cautelare, il TAR ha considerato anche che la stazione appaltante aveva già avviato un procedimento di riesame delle valutazioni tecniche relative all’offerta della ricorrente sulla base delle censure del ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, senza anticipare la decisione sul merito delle censure né disporre l’aggiudicazione alla ricorrente. Ha ritenuto non imminente il pregiudizio dedotto, poiché la gara è finalizzata alla stipula di una convenzione quadriennale e gli ordinativi di fornitura possono essere emessi nel periodo di durata della convenzione. Ha tuttavia ritenuto adeguata la tutela cautelare ordinando alla stazione appaltante di estendere il già avviato riesame delle valutazioni tecniche dell’offerta della ricorrente anche alla posizione della controinteressata, alla luce delle censure formulate nel ricorso principale, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 14 aprile 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare; il giudice ha adottato una misura cautelare conformativa diretta al riesame degli atti di gara.
art. 124 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente con riferimento alla richiesta risarcitoria e alle conseguenze della tutela in materia di contratti pubblici; il merito di tale domanda non è stato deciso.
art. 34 c.p.a.
Richiamato nella domanda della ricorrente in relazione alla richiesta risarcitoria; la relativa questione è rimasta impregiudicata.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il pregiudizio derivante dall’aggiudicazione non è imminente perché la procedura è finalizzata alla stipula di una convenzione di durata pluriennale e gli ordinativi possono essere emessi nel corso della convenzione, il giudice può comunque accordare tutela cautelare mediante un ordine di riesame degli atti di gara, anziché sospendere integralmente l’efficacia dell’aggiudicazione.
- Se la stazione appaltante ha già avviato un riesame delle valutazioni tecniche relative all’offerta di un concorrente in ragione delle censure contenute nel ricorso incidentale, la tutela cautelare può imporre di estendere il riesame anche alla posizione dell’aggiudicatario o della controinteressata, alla luce delle censure formulate nel ricorso principale.
- L’ordine cautelare di riesame non comporta l’anticipazione della decisione di merito sulle contestazioni relative all’ammissione, alla valutazione tecnica, alla verifica dell’anomalia o all’aggiudicazione.
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