Cassazione Penale, Sentenza n. 13782/2024 del 04/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che la sua condotta nella tenuta delle scritture contabili fosse solo negligente e riconducibile al delitto di bancarotta documentale semplice, e non dolosa, chiedendo quindi la riforma della qualificazione del reato nei suoi confronti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che nei gradi di merito fosse provato che il Piga aveva consegnato alla curatrice solo parte delle scritture necessarie e che, dopo la cessazione dell'incarico dello studio di commercialisti, non aveva nominato altri professionisti ma si era limitato a "fare quel che poteva" per oltre cinque anni, rendendo evidentemente più difficoltosa la ricostruzione del patrimonio. Perciò è corretta la qualificazione a titolo di dolo generico (bancarotta fraudolenta documentale) e non la mera colpa. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
La parziale omissione dell'obbligo di annotazione rientra nella seconda ipotesi dell'art. 216 ed è punita a titolo di dolo generico quando l'autore è consapevole che la irregolare tenuta delle scritture renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, per colpa nella determinazione dell'impugnazione
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Principio secondo cui l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non esclude la colpa del ricorrente nell'agire, giustificando sanzioni pecuniarie
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 (Gualandri, Rv. 284677 - 02)
Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02
Confermato il consolidato principio che la parziale omissione degli obblighi di annotazione è punita a titolo di dolo generico quando l'agente è cosciente dell'irregolarità e della sua efficacia ostacolante la ricostruzione patrimoniale
Massime di principio
- La sottrazione o la conservazione incompleta delle scritture contabili, se effettuata con consapevolezza che ciò ostacoli la ricostruzione del patrimonio, è normalmente valutata come dolo (anche generico) e integra la bancarotta fraudolenta documentale; non basta invocare semplice negligenza se emergono elementi di consapevolezza
- La durata della condotta (es. anni in cui non sono state aggiornate le scritture) e le ammissioni dell'imputato o di terzi (es. figlia, curatore) sono elementi probatori rilevanti per dimostrare la coscienza della irregolare tenuta contabile
- Se lo studio incaricato cessa l'incarico per mancati pagamenti o altra causa, il titolare che non provvede a nominare subito sostituti o a garantire la corretta tenuta contabile assume un comportamento che può essere valutato come volontario o comunque cosciente del rischio di ostacolare la ricostruzione patrimoniale
- In sede di impugnazione, motivi manifestamente infondati o che non affrontano le argomentazioni probatorie possono essere dichiarati inammissibili; ciò può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende)
- Per difendersi efficacemente dall'accusa di bancarotta fraudolenta documentale il ricorrente deve dimostrare la mancanza di consapevolezza circa l'effetto ostacolante delle omissioni contabili (es. prova di impossibilità materiale, tentativi documentati di recuperare le scritture, nomina tempestiva di professionisti)
- In casi simili è consigliabile documentare immediatamente ogni azione volta a garantire la correttezza della contabilità (incarichi a professionisti, comunicazioni alla curatela, consegne complete di scritture) per contrastare la presunzione di volontarietà
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