Cassazione Penale, Sentenza n. 50132/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso volto ad ottenere la restituzione in termini e/o la declaratoria di non esecutività del titolo per mancata notifica dell'avviso di deposito. La questione nasce dalla difformità tra il dispositivo letto in udienza (che indicava il termine di 90 giorni) e il dispositivo della sentenza depositata (privo di analoga indicazione), con conseguente possibile errore indotto nel calcolo del termine di impugnazione. Il difensore aveva inoltre dedotto la mancata formazione del titolo esecutivo per omessa notifica dell'avviso di deposito e la conseguente mancata conoscenza della condanna. Il Tribunale di Avellino aveva rigettato la richiesta ritenendo prevalente il dispositivo letto in udienza e affermando che, essendo la sentenza depositata entro 90 giorni, non era necessaria la notifica dell'avviso di deposito. La Corte di cassazione, con annullamento, aveva ritenuto che il vizio dovesse essere riesaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di Avellino per nuovo esame. Ha chiarito che, pur potendo essere lo stesso giudice-persona fisica a decidere dopo annullamento con rinvio, il giudice del rinvio è tenuto a fissare apposita udienza camerale ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.; ha inoltre rilevato l'errore del giudice dell'esecuzione che aveva ignorato la linea di continuità tra la richiesta originaria (mancata formazione del titolo per omessa notifica) e le statuizioni della sentenza di annullamento e aveva male interpretato il principio relativo alla difformità tra dispositivo letto e dispositivo depositato. Pertanto l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio del giusto processo e alla presunta violazione per essere stato lo stesso giudice a decidere nuovamente; la Corte però precisa che la regola di diversità della persona fisica è imposta in modo specifico alle sentenze, non necessariamente alle ordinanze dell'esecuzione
art. 666 cod. proc. pen.
Diritto alla fissazione di apposita udienza camerale dopo annullamento con rinvio del provvedimento del giudice dell'esecuzione: la rinnovazione del giudizio deve avvenire mediante il modulo procedurale previsto da tale norma
principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza
Il principio secondo cui il dispositivo orale prevale su quello redatto e depositato è richiamato; tuttavia la Corte osserva che la difformità può indurre un errore scusabile nel calcolo dei termini d'impugnazione e dunque giustificare misure quali la restitutio in termini o la declaratoria di mancata formazione del titolo se la notifica dell'avviso di deposito è omessa
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 607 del 25/11/2008 (Rv. 242382)
Richiamata per il principio che, dopo annullamento con rinvio, non è assolutamente vietato che la stessa persona fisica giudicante pronunci nuovamente, benché la Corte specifichi i limiti e le condizioni per un corretto svolgimento del giudizio di rinvio
Massime di principio
- Se esiste discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello depositato, la parte deve tempestivamente dedurla e, se necessario, chiedere la restituzione in termini per errore indotto nella determinazione del termine d'impugnazione.
- La dedotta mancata formazione del titolo esecutivo per omessa notifica dell'avviso di deposito va collegata esplicitamente all'errore sulla decorrenza dei termini; l'assenza di tale nesso può indebolire la richiesta.
- Dopo annullamento con rinvio di un provvedimento dell'esecuzione, il giudice del rinvio deve fissare un'udienza camerale ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; le parti dovrebbero chiedere espressamente tale fissazione se non disposta d'ufficio.
- Lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento annullato può, in linea di principio, decidere nuovamente, ma le parti possono valutare istanze di ricusazione o sollevare profili di violazione del giusto processo quando sussistono ragioni concrete di parzialità.
- Per tutelare la formazione del titolo esecutivo è fondamentale documentare e comprovare la notifica dell'avviso di deposito; in sua assenza, va valutata l'eventuale inefficacia del titolo.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è utile indicare espressamente l'errore che si sostiene sia stato indotto dalla difformità tra dispositivo orale e scritto, per permettere alla Corte superiore di valutare la sussistenza della restitutio in termini o altre misure correttive.
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