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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 15633 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi di pagamento relativi a maggiori accise per ammanchi di acquavite di vinaccia negli esercizi 2003 e 2004. Sosteneva che le perdite eccedenti i limiti forfetari fossero cali naturali, dovuti al processo di invecchiamento della grappa in botti di legno, e chiedeva inoltre il riconoscimento di ulteriori cali tecnici derivanti dalle operazioni di inventario, movimentazione e travaso. Nel ricorso per cassazione lamentava che il giudice del rinvio avesse interpretato erroneamente il principio di diritto già stabilito dalla Cassazione, imponendo la prova scientifica dell'entità e dell'esclusiva origine naturale delle perdite.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società. Ha confermato che, per ottenere un abbuono d'accisa superiore ai tassi forfetari, il contribuente deve provare che la perdita effettiva è imputabile esclusivamente alla natura della merce e che non vi sono state negligenze, inosservanze delle regole di immagazzinamento o manipolazioni fraudolente. Il semplice fatto che la grappa fosse invecchiata in botti di legno non era sufficiente, soprattutto in presenza di perdite superiori ai limiti normativi e di possibili concause. È stata inoltre ritenuta rilevante la mancata attivazione della procedura per il riconoscimento di maggiori cali presso il direttore della circoscrizione doganale. Sono rimasti confermati gli inviti di pagamento delle maggiori accise. Nessuna condanna alle spese, poiché l'Agenzia non si è costituita nel giudizio di cassazione; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 4

    Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

    In materia di accise, gli abbuoni per perdite di prodotto sono regolati dalle norme doganali e dai limiti tecnici e naturali stabiliti dalla normativa applicabile.

  • D.M. 13 gennaio 2000, n. 55, artt. 1 e 2, Tabelle A e B

    Il decreto stabilisce tassi forfetari per i cali naturali e tecnici, distinguendo anche in base al tipo e alle dimensioni dei recipienti e al materiale con cui sono costruiti. Il superamento dei limiti forfetari non comporta automaticamente il riconoscimento di un abbuono maggiore.

  • Regolamento CEE n. 2454/1993, artt. 862, 863 e 864

    I tassi forfetari si applicano salvo che l'interessato dimostri che la perdita effettiva è maggiore e che essa dipende esclusivamente dalla natura della merce, senza negligenza o frode. L'onere della prova grava sul contribuente.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 206

    La perdita irrimediabile della merce per cause inerenti alla sua natura può escludere l'obbligazione doganale solo se tale circostanza viene provata dall'interessato.

  • Art. 384 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Il giudice del rinvio non può rimettere in discussione il decisum della sentenza di annullamento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando una perdita di prodotto supera i limiti forfetari previsti dalla legge, il contribuente deve fornire una prova concreta, puntuale e scientificamente attendibile sia dell'entità della perdita sia della sua esclusiva origine naturale.
  • La semplice volatilità del prodotto, il normale processo di invecchiamento o l'utilizzo di contenitori porosi non dimostrano automaticamente che ogni perdita eccedente i limiti sia un calo naturale fiscalmente riconoscibile.
  • Il contribuente deve dimostrare anche l'assenza di negligenza, comprese eventuali violazioni delle regole doganali o delle ordinarie modalità di immagazzinamento, manipolazione e lavorazione.
  • È opportuno attivare tempestivamente le procedure amministrative previste per chiedere il riconoscimento di maggiori cali e documentare con registri, verbali, misurazioni e perizie le cause e la percentuale delle perdite.
  • Nel giudizio di rinvio, le parti e il giudice sono vincolati dal principio di diritto stabilito dalla Cassazione: non è possibile sostituirlo con una diversa interpretazione o riproporre questioni già definitivamente risolte.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea non è automatico e non serve a ottenere un parere astratto; è necessario un effettivo dubbio interpretativo rilevante per la decisione.

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