Cassazione Civile, Ordinanza n. 03337/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento per IRPEF 2012, emesso per il mancato riconoscimento di oneri deducibili, in particolare spese sanitarie. La CTR Lombardia aveva accolto integralmente le doglianze dei contribuenti ma, nonostante la totale soccombenza dell'Ufficio, aveva compensato le spese di lite. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 91 c.p.c., per mancata condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese in favore della parte totalmente vittoriosa; 2) nullità del procedimento e della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica sulla compensazione delle spese, in relazione all'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, congiuntamente esaminati, affermando che nel processo tributario la compensazione delle spese in assenza di reciproca soccombenza è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione. Ha inoltre ribadito che tali ragioni non possono essere illogiche o erronee. Nel caso concreto, la motivazione adottata dalla CTR, fondata sul rilievo che la questione dell'autonoma impugnabilità dell'atto fosse risolvibile sulla base di principi di formazione giurisprudenziale e non di un chiaro dettato normativo, è stata giudicata non conforme ai principi richiamati. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese richiede la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente motivate; il mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può integrare tale ipotesi.
art. 91 c.p.c.
La parte totalmente vittoriosa ha diritto alla rifusione delle spese, salvo ricorrano i presupposti eccezionali per la compensazione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea e non contraddittoria; una motivazione illogica sulla compensazione delle spese integra vizio censurabile in cassazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della decisione deve essere coerente e intelligibile, specie quando giustifica la compensazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione della disciplina sulle spese processuali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria o illogica.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese non può essere disposta in via generica quando una parte risulta integralmente vittoriosa: occorre una specifica motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.
- Il mutamento giurisprudenziale su una questione decisiva può costituire grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione, ma solo se effettivamente ricorrente e adeguatamente esplicitato dal giudice.
- La motivazione addotta per compensare le spese non deve essere illogica o erronea, altrimenti la decisione viola la disciplina sulle spese ed è censurabile in sede di legittimità.
- In mancanza di reciproca soccombenza, la regola è la condanna alle spese in favore della parte totalmente vittoriosa; la compensazione è eccezionale e richiede motivazione rigorosa.
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