Cassazione Penale, Sentenza n. 5113/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la censura con la quale la difesa invocava l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) alla fattispecie del furto aggravato (asportazione di due cardellini senza licenza di caccia), alla luce della modifica normativa introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ha ampliato i limiti edittali dell'istituto
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha affermato la possibilità di applicazione retroattiva della nuova formulazione dell'art. 131-bis cod. pen. (essendo norma sostanziale più favorevole) e ha rilevato che la Corte d'appello non si è espressamente pronunciata sulla domanda difensiva relativa alla causa di non punibilità. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli perché verifichi, nel merito e con motivazione adeguata, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'art. 131-bis; la Cassazione non ha deciso nel merito se riconoscere la non punibilità, rimettendo la valutazione discrezionale al giudice di merito
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
Norma che definisce il delitto contestato (furto aggravato); la condotta contestata (asportazione di cardellini senza licenza) è stata inquadrata in questa fattispecie
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; dopo la riforma d.lgs. 150/2022 l'ambito applicativo è stato ampliato fissando nuovi limiti edittali; è norma di natura sostanziale e, pertanto, applicabile retroattivamente se più favorevole
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 1, comma 1, lett. c)
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 131-bis ampliandone l'ambito (nuovi limiti edittali, con riferimento alla pena detentiva minima non superiore a due anni) rendendo possibile l'applicazione anche a talune ipotesi di furto aggravato
art. 2, comma 4 cod. pen.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio della retroattività della norma penale più favorevole; applicato all'istituto di cui all'art. 131-bis in quanto norma sostanziale
art. 129 cod. proc. pen.
Regola connessa all'applicazione retroattiva delle norme processuali e sostanziali più favorevoli nel procedimento penale; usata per giustificare l'applicazione retroattiva della modifica
art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Criteri cui il giudice deve attenersi per valutare la responsabilità e la offensività della condotta (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e, dopo la riforma, anche la condotta successiva al reato); elementi essenziali nella valutazione discrezionale per l'applicazione dell'art. 131-bis
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali alle censure in cassazione; richiamato per precisare i limiti entro i quali è stato proposto il motivo di ricorso
Massime di principio
- La riforma dell'art. 131-bis (d.lgs. n.150/2022) è di natura sostanziale e, se più favorevole, si applica retroattivamente ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore
- L'applicabilità di 131-bis richiede una valutazione concreta e motivata da parte del giudice di merito, che deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e la condotta successiva al reato
- Se la difesa solleva l'applicabilità della causa di non punibilità in sede di appello, la Corte territoriale è tenuta ad esprimersi espressamente: il mancato esame è vizio di motivazione che legittima l'annullamento con rinvio
- La declaratoria di non punibilità per particolare tenuità è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione
- Quando il limite edittale del reato rientra nei nuovi parametri previsti per 131-bis (es. pena detentiva minima non superiore a due anni), il giudice deve valutare l'eventuale applicabilità anche per reati antecedenti alla riforma
- In caso di omissione motivazionale da parte del giudice di merito su profili decisivi proposti dalle parti, il rimedio tipico è l'annullamento e il rinvio per nuova decisione motivata
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