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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.M. ha dedotto la violazione dell'art. 327, comma 1, c.p.c., sostenendo che l'appello proposto dall'agente della riscossione contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo fosse tardivo. Il giudizio era stato instaurato nel 2007, quindi prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009: si applicava pertanto il termine lungo previgente di un anno e quarantasei giorni, decorrente dal deposito della sentenza del 6 febbraio 2008. Poiché l'appello era stato notificato il 1° aprile 2009, risultava proposto oltre il termine. La resistente sosteneva invece che, in presenza di litisconsorzio processuale, la notifica tempestiva alle altre parti e la costituzione del contribuente avessero sanato il vizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando improponibile l'appello dell'agente della riscossione per tardività. Ha stabilito che la decadenza dal termine per impugnare non è una semplice nullità sanabile dalla costituzione dell'appellato, ma comporta l'inammissibilità insanabile dell'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza. In caso di litisconsorzio processuale e causa inscindibile, la decadenza maturata nei confronti di un litisconsorte produce effetti anche verso le altre parti. È stata quindi confermata la sentenza della CTP di Palermo, cassata senza rinvio la sentenza della CTR della Sicilia e la parte soccombente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 327, comma 1, c.p.c.

    Nel testo previgente, il termine lungo per impugnare era di un anno, cui si aggiungeva la sospensione feriale di quarantasei giorni.

    Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009 si applicava il termine lungo previgente di un anno e quarantasei giorni. La sua inosservanza determina decadenza dall'impugnazione e non può essere sanata dalla costituzione della parte destinataria.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 46, comma 17

    All'art. 327 c.p.c., comma 1, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".

    La norma ha ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare, ma tale termine più breve opera solo nei giudizi instaurati dopo la data prevista dalla disciplina transitoria.

  • Legge n. 69 del 2009, art. 58

    Le disposizioni che modificano il codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge.

    La disciplina transitoria impone di individuare la data di instaurazione del giudizio: per i giudizi già pendenti al 4 luglio 2009 resta applicabile il termine previgente di un anno e quarantasei giorni.

  • Principio del litisconsorzio processuale e delle cause inscindibili

    Quando il processo coinvolge più parti in modo inscindibile, il termine per impugnare è unitario. La tardività dell'impugnazione nei confronti di un litisconsorte rende improponibile l'appello anche nei confronti delle altre parti.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di un'impugnazione occorre anzitutto individuare la data di instaurazione del giudizio e applicare la disciplina vigente in quel momento, considerando le norme transitorie.
  • La scadenza del termine per impugnare produce una decadenza insanabile: la costituzione tardiva della parte destinataria o la sua partecipazione al giudizio non rendono ammissibile l'impugnazione.
  • Nelle cause inscindibili o caratterizzate da litisconsorzio processuale, il termine di impugnazione opera unitariamente: la tardività verso una parte può impedire l'impugnazione dell'intera sentenza.
  • Il giudice può rilevare d'ufficio l'inammissibilità o improponibilità derivante dalla tardività, poiché la disciplina dei termini tutela l'interesse generale alla stabilità delle decisioni.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata tardiva, la sentenza di primo grado resta ferma e può passare in giudicato; l'eventuale decisione di secondo grado viene cassata senza rinvio.

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