Sentenza n. 1252/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale che aveva irrogato all'Autorità di Sistema Portuale un ordine di reintegrazione ai sensi dell'art. 160 d.lgs. 42/2004, nonché gli atti presupposti del relativo procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
L'Autorità di Sistema Portuale ha impugnato il decreto direttoriale e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento. Nel corso dell'udienza pubblica i suoi difensori hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando l'evoluzione medio tempore della situazione oggetto della controversia. La dichiarazione è stata qualificata dal Collegio come rinuncia irrituale, poiché resa da difensori privi di procura speciale contenente lo specifico potere di rinunciare al ricorso e comunque non conforme alle formalità previste dall'art. 84 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro il decreto di reintegrazione e gli atti presupposti. La rinuncia irrituale, pur non idonea a determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., è stata considerata argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, nonostante la resistente non avesse accettato la compensazione, in ragione della complessità e particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 160 d.lgs. 42/2004
Costituiva la base normativa dell'ordine di reintegrazione impugnato; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti o la legittimità.
art. 84 c.p.a.
«la rinunzia non sottoscritta personalmente dalla parte, che non reca il rilascio di procura speciale in favore del difensore e che non risulta notificata alla controparte, così come prescritto dall’art. 84, commi 1 e 3, cod. proc. amm., deve infatti essere valutata quale dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse quanto all’impugnativa in trattazione, con conseguente improcedibilità della stessa»
La rinuncia al ricorso richiede il rispetto delle formalità previste dalla disposizione, tra cui la procura speciale al difensore con specifico potere di rinuncia e, secondo il richiamo operato dal giudice, la notificazione alla controparte. La rinuncia irrituale non produce l'estinzione del giudizio, ma può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, conducendo alla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa da un difensore privo di procura speciale contenente lo specifico potere di rinunciare, e non conforme alle ulteriori formalità previste dall'art. 84 c.p.a., non determina l'estinzione del giudizio per rinuncia.
- La rinuncia irrituale al ricorso può essere valutata dal giudice quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte, quando questo evidenzi l'assenza di un interesse attuale alla decisione nel merito.
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