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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40504/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116, comma 15, del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova dell'esecutività della precedente violazione amministrativa, elemento rilevante ai fini della recidiva nel biennio. La censura mirava a contestare l'idoneità della prova utilizzata dai giudici di merito per ritenere integrato il presupposto della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse questioni già dedotte in appello, correttamente esaminate dal giudice di merito, ed ha inoltre rilevato il carattere generico e aspecifico della doglianza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per dimostrare la recidiva nel biennio in materia di guida senza patente, non è necessario un accertamento documentale della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova, anche tramite testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato la deposizione del verbalizzante, il quale aveva riferito che la precedente contestazione non era stata né oblata né impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disposizione è richiamata come base del reato contestato; la sentenza si concentra sul presupposto della recidiva nel biennio rilevante ai fini della fattispecie di guida senza patente dopo depenalizzazione.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio non è necessario che la definitività della precedente violazione amministrativa risulti da prova documentale; è sufficiente un minimo di prova anche di tipo testimoniale.
  • La prova della recidiva può essere desunta dalla deposizione dell'agente verbalizzante o da altri elementi indiziari, purché il ricorrente non alleghi elementi contrari.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate nei gradi di merito e formulate in modo generico o aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

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