Cassazione Penale, Ordinanza n. 40504/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 116, comma 15, del codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla prova dell'esecutività della precedente violazione amministrativa, elemento rilevante ai fini della recidiva nel biennio. La censura mirava a contestare l'idoneità della prova utilizzata dai giudici di merito per ritenere integrato il presupposto della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo riproponesse questioni già dedotte in appello, correttamente esaminate dal giudice di merito, ed ha inoltre rilevato il carattere generico e aspecifico della doglianza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, per dimostrare la recidiva nel biennio in materia di guida senza patente, non è necessario un accertamento documentale della definitività della precedente violazione, essendo sufficiente un minimo di prova, anche tramite testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato la deposizione del verbalizzante, il quale aveva riferito che la precedente contestazione non era stata né oblata né impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è richiamata come base del reato contestato; la sentenza si concentra sul presupposto della recidiva nel biennio rilevante ai fini della fattispecie di guida senza patente dopo depenalizzazione.
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, ai fini della prova della recidiva nel biennio non è necessario che la definitività della precedente violazione amministrativa risulti da prova documentale; è sufficiente un minimo di prova anche di tipo testimoniale.
- La prova della recidiva può essere desunta dalla deposizione dell'agente verbalizzante o da altri elementi indiziari, purché il ricorrente non alleghi elementi contrari.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate nei gradi di merito e formulate in modo generico o aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40278/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40279/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40280/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40281/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40282/2025 del 16/12/2025
- ordinanza_penale · 16 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40283/2025 del 16/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →