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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07757/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione per un reato tributario commesso nel 2016, mentre per un identico fatto riferito all'anno 2015 era già intervenuta in appello la declaratoria di estinzione per prescrizione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la conferma della responsabilità penale per il residuo reato, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle prove e l'estraneità dell'imputata alla gestione societaria; con il secondo ha censurato la conferma della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, ritenuta illegittima o comunque non dovuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha osservato che la censura sulla responsabilità tendeva a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità, e che i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato valorizzando la partecipazione consapevole dell'imputata alle dinamiche fiscali e societarie. Ha inoltre rilevato che, anche a voler ipotizzare una sua limitata ingerenza nella gestione, la responsabilità per il reato tributario poteva comunque fondarsi sulla qualità di soggetto obbligato ex lege alla presentazione e sottoscrizione delle dichiarazioni. Quanto alla pena accessoria, la Corte ha richiamato il carattere obbligatorio della pubblicazione della sentenza di condanna previsto dalla disciplina speciale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice del reato tributario residuo oggetto di condanna, per il quale la Corte conferma la responsabilità dell'imputata

  • art. 12 lett. e) d.lgs. n. 74 del 2000

    prevede la pena accessoria obbligatoria della pubblicazione della sentenza di condanna per il reato tributario

  • art. 36 c.p.

    richiamato per la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna

  • art. 40, comma 2, c.p.

    evocato per escludere che la responsabilità derivi da mera violazione di doveri di vigilanza, precisando che il soggetto legalmente obbligato risponde come autore principale della condotta omissiva

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla responsabilità.
  • Nel reato tributario di omessa o infedele dichiarazione, il soggetto che riveste la qualità di legale rappresentante può rispondere quale autore principale della condotta omissiva se è il soggetto direttamente obbligato dalla legge alla presentazione e sottoscrizione della dichiarazione, anche quando non abbia l'effettiva gestione dell'ente.
  • La mancata effettiva gestione della società non esclude di per sé la responsabilità penale del rappresentante legale per l'omissione dichiarativa, quando dagli atti emerga una consapevole partecipazione alle dinamiche fiscali o comunque la permanenza dell'obbligo legale di presentazione.
  • Quando una pena accessoria è prevista come obbligatoria dalla disciplina speciale del reato tributario, la sua applicazione non può essere esclusa dal giudice di merito se ricorrono i presupposti di condanna.
  • All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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