Sentenza n. 6842/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. I-quater, 4 settembre 2025 n. 16031, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il bando, la graduatoria e la successiva rettifica del concorso interno per 2.662 posti di vice ispettore, nonché contro gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado sostenendo, in primo luogo, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 335/1982, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 224/2020, avrebbe dovuto produrre effetti retroattivi sulla sua anzianità giuridica, consentendogli di far valere nel concorso l'anzianità riallineata e il conseguente punteggio superiore. Deduceva che il limite dei rapporti esauriti non fosse applicabile, poiché la sentenza costituzionale non aveva espressamente escluso la retroattività, e che l'amministrazione avrebbe dovuto adeguare o disapplicare il bando e i criteri di valutazione alla nuova disciplina costituzionale. In secondo luogo, lamentava l'omesso esercizio del potere di disapplicazione del bando e degli atti concorsuali. L'appello non formulava, tuttavia, censure specifiche contro il mancato accoglimento delle autonome domande di accertamento del diritto al ricalcolo del punteggio e di condanna in forma specifica all'inserimento tra i vincitori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato inammissibile la domanda d'appello nella parte in cui mirava alla riforma della decisione sulle domande di accertamento e condanna, poiché l'atto di appello non conteneva motivi specifici sul loro mancato scrutinio. Nel merito ha respinto entrambi i motivi. La mancata tempestiva impugnazione delle nomine dei colleghi che, beneficiando della retrodatazione, avevano scavalcato l'appellante ha determinato il consolidamento delle rispettive posizioni di ruolo e anzianità, rendendole insensibili alla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale. Il ruolo di anzianità e gli atti di inquadramento del personale in regime di diritto pubblico hanno natura provvedimentale e autoritativa; la posizione del dipendente è di interesse legittimo e deve essere tutelata mediante tempestiva impugnazione, non attraverso un'autonoma azione di accertamento del diritto all'inquadramento. L'amministrazione ha quindi correttamente valutato la situazione risultante al momento del bando, non potendo attribuire un'anzianità meramente virtuale e utilizzabile ai soli fini concorsuali in assenza di un previo adeguamento del ruolo. È stata inoltre esclusa l'invocata disapplicazione: non ricorreva un contrasto tra norma nazionale e diritto dell'Unione europea e, trattandosi di interessi legittimi, non trovavano applicazione gli artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, Allegato E. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
nella parte in cui non prevedeva l’allineamento della decorrenza giuridica del soggetto promosso per meriti straordinari a quella più favorevole riconosciuta al personale della medesima qualifica, vincitore di selezione o concorso, promosso in data successiva al verificarsi dei fatti meritori
La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, ma gli effetti della pronuncia non incidono sulle posizioni di ruolo ormai consolidate per mancata tempestiva impugnazione.
art. 3 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
nell’àmbito dello stesso ruolo o della stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall’anzianità
La collocazione nell'ordine di ruolo e l'anzianità determinano direttamente la posizione gerarchica del personale della Polizia di Stato.
art. 24-quater, comma 7, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La mancata presentazione dell'istanza di riallineamento prevista dalla disposizione è stata indicata tra gli elementi che confermano il consolidamento della posizione dell'appellante.
artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.
dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge
Le posizioni di ruolo non tempestivamente contestate nel termine decadenziale per l'impugnazione degli atti amministrativi si consolidano e resistono anche agli effetti di successive pronunce di illegittimità costituzionale.
art. 92 c.p.c.
Richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., ha costituito la base per la compensazione delle spese del grado di appello.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Consente il richiamo all'art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese processuali nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- La mancata tempestiva impugnazione degli atti di nomina, inquadramento o collocazione nel ruolo che determinano la posizione di un dipendente pubblico consolida la relativa situazione giuridica e impedisce di rimetterla in discussione per effetto di una successiva dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
- Nel rapporto di pubblico impiego non privatizzato, gli atti di nomina e di inquadramento, compresa la determinazione della decorrenza giuridica e dell'anzianità, hanno natura provvedimentale e autoritativa; il dipendente è titolare di un interesse legittimo e deve contestare tali atti mediante tempestiva azione di annullamento.
- L'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano le posizioni amministrative divenute intangibili per mancata impugnazione entro il termine decadenziale previsto per gli atti amministrativi.
- L'amministrazione, nell'applicare un bando di concorso, deve considerare la situazione giuridica e l'anzianità risultanti dal ruolo al momento della procedura; in assenza di un previo adeguamento del ruolo non è tenuta ad attribuire un'anzianità meramente virtuale e utilizzabile ai soli fini concorsuali.
- Non è configurabile un'autonoma azione di accertamento diretta a ottenere un diverso inquadramento del pubblico dipendente quando la pretesa riguarda un interesse legittimo derivante da un atto autoritativo di inquadramento, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato.
- La disapplicazione del provvedimento amministrativo non può essere invocata, al di fuori della tempestiva impugnazione, per contestare atti incidenti su interessi legittimi; il meccanismo della non applicazione richiamato dalla giurisprudenza eurounitaria riguarda il contrasto tra norma nazionale e diritto dell'Unione europea e non è automaticamente estensibile agli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 1010/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2611/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2613/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2614/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 2612/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 8 set 2026Sentenza n. 14686/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →