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Ordinanza

Ordinanza n. 1845/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- del 15 settembre 2022, notificato il 3 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda del 18 gennaio 2018 di concessione della cittadinanza per “naturalizzazione” ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della l. n. 91 del 5 febbraio 1992.

Giustizia amministrativa202216847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 15 settembre 2022, notificato il 3 ottobre 2022, con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 18 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Nel corso del giudizio il difensore della ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza, documentando un ricovero ospedaliero dal 21 al 31 dicembre 2025, un intervento chirurgico di colecistectomia e la successiva prescrizione di periodi di riposo assoluto e cure. Anche il Ministero dell’interno ha chiesto il rinvio, comunicando la riapertura dell’istruttoria amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di rinvio e ha differito la trattazione del ricorso all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 settembre 2026. L’ordinanza non esamina i motivi di impugnazione né la legittimità del diniego di cittadinanza, poiché il giudizio è stato soltanto rinviato in ragione dell’impedimento documentato del difensore e della riapertura dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91

    Individua la base normativa della domanda amministrativa di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; la legittimità del diniego non è stata esaminata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando sia documentato un impedimento del difensore idoneo a giustificare la mancata trattazione dell’udienza, il giudice amministrativo può differire la discussione del ricorso a una successiva udienza.
  • La riapertura dell’istruttoria amministrativa da parte dell’Amministrazione costituisce una ragione idonea a giustificare il rinvio della trattazione del ricorso, senza determinare, di per sé, una decisione sulla legittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo

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