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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13371/2020 del 01/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del classamento catastale di un’unità immobiliare di proprietà della ricorrente, a seguito di una denuncia DOCFA presentata il 4 novembre 2010 per lavori di ristrutturazione consistenti nella diversa distribuzione degli spazi interni. La contribuente aveva proposto la categoria A/2, classe 4, consistenza di 7,5 vani e rendita di Euro 2.091,65; l’Ufficio aveva attribuito la categoria A/1, classe 1, consistenza di 8 vani e rendita di Euro 3.553,22, ripristinando il classamento già attribuito all’immobile dal 25 ottobre 2006. La CTP di Napoli aveva respinto il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza n. 4484/33/2015 depositata il 12 maggio 2015, aveva confermato tale esito. La contribuente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul classamento e sull’obbligo di motivazione, sostenendo che l’avviso non chiarisse la base normativa della rettifica né specificasse quale fattispecie tra quelle previste dai commi 335 e 336 dell’art. 1 della L. n. 311/2004 fosse applicata; ha inoltre contestato che la DOCFA avesse comportato una proposta di variazione del classamento, affermando di aver mantenuto la classificazione A/2 già attribuita. Con il secondo ha contestato la legittimità dell’attribuzione della categoria A/1, sostenendo che l’immobile non possedesse i requisiti richiesti e richiamando una consulenza tecnica di parte non considerata dall’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo, ha ritenuto che l’accertamento fosse conseguente a una denuncia DOCFA con proposta di classamento e che la controversia dovesse quindi essere valutata secondo la disciplina di tale procedura, caratterizzata dalla partecipazione del contribuente. Ha giudicato adeguata la motivazione dell’avviso, in ragione degli elementi e del criterio di valutazione riferiti alla rettifica, rilevando che l’Ufficio aveva ripristinato il classamento originario e che la CTR aveva accertato l’esistenza di una stima sintetico-comparativa fondata sulle caratteristiche dell’immobile. Sul secondo motivo, ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione di merito della CTR circa la correttezza del classamento A/1, basata sulle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene e sul precedente classamento; ha inoltre precisato che il sopralluogo non è condizione di legittimità dell’avviso, potendo l’Amministrazione utilizzare risultanze documentali purché la valutazione sia mirata e specifica. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, commi 2 e 3

    Stando così le cose, la questione va inquadrata nell’ambito della normativa che regola la procedura Docfa, ed in particolare il D.M. n. 701 del 1994, art. l, commi 2 e 3, e della relativa giurisprudenza di legittimità

    La rettifica conseguente a una denuncia DOCFA va esaminata secondo la disciplina propria di tale procedura, distinta dal riclassamento avviato autonomamente dall’Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il contributo aggiuntivo indicato dalla Corte è commisurato a quello dovuto per il ricorso principale, secondo la previsione richiamata, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando l’attribuzione o la rettifica della rendita catastale segue una procedura DOCFA avviata dalla dichiarazione del contribuente, l’obbligo di motivazione dell’avviso è assolto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi e la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
  • Se, nel procedimento DOCFA, l’Ufficio disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dell’avviso deve specificare le differenze riscontrate, così da consentire la difesa e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
  • La rettifica conseguente a DOCFA va distinta dal riclassamento d’ufficio previsto dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004: in quest’ultimo caso, incidendo su valutazioni già verificate in termini di congruità, la motivazione deve evidenziare gli elementi di discontinuità che giustificano la variazione.
  • L’Amministrazione può attribuire la rendita catastale senza previo sopralluogo, poiché questo è uno strumento conoscitivo e non un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell’avviso; può utilizzare risultanze documentali in suo possesso se la valutazione è mirata e specifica.
  • La valutazione di merito del giudice tributario sulla correttezza del classamento, fondata sulle caratteristiche dell’immobile e sui criteri estimativi adottati, non è sindacabile in cassazione quando la censura investe tali apprezzamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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