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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 399/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), in relazione a condanna in primo grado per reati di stupefacenti ex d.P.R. n. 309/1990 (artt. 73 e 74). I motivi di cassazione denunciavano: (i) violazione di legge e carenza/mancata valutazione delle novità processuali (assoluzione per i reati di associazione mafiosa e per estorsione aggravata dal metodo mafioso, esclusione di aggravanti in relazione all'art. 74), nonché mancata considerazione del decorso del tempo; (ii) errata applicazione dell'art. 275 c.p.p. e della relativa presunzione di adeguatezza del carcere, sostenendo che l'assoluzione per 416-bis/416-bis.1 avesse inciso sulla persistenza della presunzione; (iii) mancata valutazione dell'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e dei controlli da remoto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero, nella sostanza, questioni di merito e una diversa valutazione degli elementi di fatto (indici di pericolosità, peso degli indizi, valutazione della pericolosità cautelare ecc.) non sia sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari anche nonostante l'assoluzione per i reati di tipo mafioso, valorizzando la condanna rimasta per reati di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), l'aggravante per ingente quantità su altro capo, la capacità del sodalizio di penetrare le piazze di spaccio e la personale attitudine dell'INGARAO a favorire violazioni delle prescrizioni (comunicazioni illecite dei conviventi) che rendevano inidoneo l'affidamento agli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento procedurale per il rigetto dell'appello avanti il Tribunale; la Corte prende atto del percorso procedurale seguito dal giudice di merito.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto che le censure attinenti alla motivazione rappresentassero in realtà contestazioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Il ricorrente invocava l'art. 275 (e comma 3) per contestare la presunzione di adeguatezza del carcere; la Corte ha ritenuto che la valutazione sulla persistenza della presunzione e la sua eventuale superabilità fossero valutazioni di merito affidate al giudice di merito e non riapribili in cassazione

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il Tribunale ha valorizzato la condanna per il reato di cui all'art. 74 (illecito stupefacenti) quale fondamento per la persistenza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione secondo cui la condanna per tale norma giustifica la misura carceraria, anche quando siano intervenute assoluzioni per reati diversi.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata in relazione all'imputazione e alla rilevanza dell'aggravante per ingente quantità su uno dei capi: tale elemento è stato considerato dal Tribunale come indice rafforzato di pericolosità cautelare.

  • art. 416-bis e art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'assoluzione per tali fattispecie (associazione mafiosa e connessa fattispecie) non è stata ritenuta sufficiente a mutare la valutazione cautelare, soprattutto perché la decisione di merito ha tenuto conto di reati e aggravanti diversi che giustificavano la permanenza della custodia.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi della Cancelleria nel caso in cui dal provvedimento non derivi la remissione in libertà; la Corte ordina gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • In cassazione per questioni cautelari la sindacabilità è limitata: la Corte di legittimità non può rivedere il merito delle valutazioni fattuali (spessore degli indizi, pericolosità personale) compiute dal Gip o dal Tribunale del riesame.
  • L'assoluzione per reati diversi (es. associazione mafiosa) non conduce automaticamente alla revoca o attenuazione della misura cautelare se permangono condanne o altri elementi di pericolosità correlati (es. reati di stupefacenti con aggravanti).
  • La presunzione di adeguatezza della misura custodiale (richiamata dall'art. 275 e dalla giurisprudenza) può essere superata solo con elementi nuovi e concreti che incidano sulle esigenze cautelari; il decorso del tempo da solo non è necessariamente sufficiente.
  • L'idoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico va valutata in concreto: se il soggetto ha dimostrato attitudini a violare prescrizioni (es. favorire comunicazioni illecite), il braccialetto può risultare inefficace e la misura non può essere allentata.
  • Chi chiede sostituzione della misura deve fornire elementi nuovi, specifici e concreti che consentano di ritenere superate le esigenze cautelari; mere contestazioni della motivazione del giudice non sono sufficienti in sede di cassazione.
  • La decisione del giudice di merito deve essere adeguatamente motivata rispetto alle ragioni giuridiche che giustificano la persistenza della misura; tale motivazione, se coerente e non illogica, è difficile da far cadere in cassazione.

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