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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di certificazione per servizi aeroportuali, preavviso di rigetto, comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 e provvedimento definitivo di decadenza, ove adottato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo avere acquisito da altra società un ramo d’azienda operante nei servizi aeroportuali e avere sostenuto attività di risanamento della posizione debitoria della cedente nei confronti della società di gestione aeroportuale e dell’Agenzia delle Entrate, aveva presentato istanza per ottenere una certificazione e aspirare al subentro nella certificazione di prestatore di servizi di assistenza a terra n. 73. ENAC aveva respinto l’istanza, preannunciato il rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e avviato nei confronti della cedente il procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione del Regolamento ENAC n. 8/2023 e degli artt. 1, 3, 7, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; travisamento dei presupposti; violazione dell’art. 2112 c.c. sugli effetti del trasferimento del ramo d’azienda; lesione del legittimo affidamento; omessa comparazione degli interessi; violazione dei principi di continuità del servizio aeroportuale, libertà di stabilimento e concorrenza; violazione della proporzionalità, economicità e buon andamento; sviamento; compressione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale. ENAC ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente, nonché la tardività dell’impugnazione del provvedimento di decadenza, sostenendo che quest’ultimo incideva su una certificazione intestata esclusivamente alla cedente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha respinto le eccezioni di inammissibilità e tardività. Ha ritenuto che il procedimento di decadenza dalla certificazione n. 73 e quello relativo alla nuova istanza della ricorrente fossero funzionalmente collegati, perché inseriti nella medesima operazione economica di cessione del ramo d’azienda e perché la ricorrente aveva acquisito il ramo prima dell’adozione del provvedimento di decadenza. La cessione, unitamente agli investimenti e al risanamento della posizione debitoria della cedente, attribuiva alla ricorrente una posizione differenziata, concreta e attuale, tale da legittimarne la partecipazione al procedimento di decadenza, pur senza riconoscerle un diritto automatico al subentro nella certificazione. Il provvedimento di decadenza non motivava adeguatamente sulle ragioni per cui ENAC non aveva considerato gli investimenti e l’attività svolta dalla ricorrente. La mancata piena partecipazione della ricorrente e l’insufficiente motivazione hanno inoltre inficiato le determinazioni successive relative al rilascio della nuova certificazione. Il giudice ha quindi ordinato a ENAC di riesaminare l’intera vicenda, nel contraddittorio con tutte le parti, valutando unitariamente i due segmenti procedimentali e la posizione della ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La decisione non ha riconosciuto il diritto della ricorrente al rilascio o al subentro nella certificazione, lasciando a ENAC ampia discrezionalità nella nuova valutazione dell’idoneità. Spese compensate tra le parti costituite e nulla per le parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 16 Regolamento ENAC n. 8/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione; il testo della sentenza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 20 Regolamento ENAC n. 8/2023

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione; il testo della sentenza non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 3, comma 2, Regolamento ENAC n. 8/2023

    La disposizione è richiamata per affermare che la ricorrente non poteva subentrare automaticamente nella certificazione n. 73.

  • artt. 7 e 10-bis l. 241/1990

    La ricorrente avrebbe dovuto essere pienamente coinvolta nel procedimento di decadenza, in ragione della posizione differenziata derivante dalla cessione del ramo d’azienda e dal collegamento funzionale tra i procedimenti.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di decadenza è risultato carente di motivazione perché non indicava le ragioni della mancata considerazione degli investimenti e dell’attività svolta dalla ricorrente.

  • art. 2112 c.c.

    La disposizione è stata invocata in relazione agli effetti del trasferimento del ramo d’azienda; la sentenza non riconosce tuttavia un automatico trasferimento della certificazione, ma valorizza il trasferimento quale presupposto della posizione legittimante alla partecipazione procedimentale.

  • Direttiva 96/67/CE

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla continuità del servizio aeroportuale, alla libertà di stabilimento e alla concorrenza; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della direttiva.

  • d.lgs. 18/1999

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in materia di liberalizzazione dei servizi di handling; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione del decreto.

Massime di principio

  • Quando un procedimento di decadenza da una certificazione amministrativa e un procedimento volto al rilascio di una nuova certificazione sono funzionalmente collegati nell’ambito della medesima operazione economica, l’amministrazione deve considerarli unitariamente ai fini della partecipazione e della motivazione.
  • L’acquirente di un ramo d’azienda non vanta, per il solo effetto del trasferimento, un diritto automatico al subentro in una certificazione amministrativa intestata al cedente; tuttavia, se la cessione è finalizzata anche all’aspirazione al subentro e l’acquirente ha sostenuto investimenti o attività di risanamento conosciute dall’amministrazione, essa può fondare una posizione differenziata, concreta e attuale, legittimante la partecipazione al procedimento di decadenza della certificazione.
  • Il provvedimento di decadenza da una certificazione amministrativa è illegittimo per difetto di motivazione quando non espone le ragioni per cui l’amministrazione ha omesso di considerare gli investimenti e le attività svolte dal soggetto che, pur non essendo titolare della certificazione, risulti direttamente inciso dagli effetti della decadenza.
  • La mancata piena partecipazione del soggetto titolare di una posizione differenziata in un procedimento amministrativo condiziona la legittimità anche delle successive determinazioni collegate, quando queste dipendano dalla decisione assunta nel procedimento partecipativo omesso o incompleto.
  • Il riconoscimento della legittimazione a partecipare al procedimento non comporta il riconoscimento del diritto al conseguimento del titolo o della certificazione: dopo il riesame, l’amministrazione conserva il potere discrezionale di valutare l’idoneità dell’istante secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoPorti, aeroporti e infrastrutture di trasporto
RamiProcedimento amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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