Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03074/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 2.970,00 relativi a lavori di posa del cappotto termico eseguiti da una società su incarico del committente. L’opponente ha chiesto dichiararsi la nullità o revoca del decreto per asserita carenza di legittimazione attiva della società, per inadempimento agli obblighi assunti con scrittura privata del 21/06/2021 e per mancata consegna del DURC, sostenendo quindi la non debenza della somma richiesta e chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Giudice di Pace ha poi sospeso il processo ex art. 295 c.p.c. ritenendo pregiudiziale un procedimento penale pendente, nel quale un soggetto era imputato per furto aggravato nel cantiere. La società ha proposto regolamento di competenza deducendo l’illegittimità della sospensione: secondo la ricorrente, il giudizio civile riguardava solo l’adempimento o meno dell’appalto e il pagamento della fattura, mentre l’eventuale furto contestato in sede penale non integrava un antecedente logico-giuridico necessario della decisione civile, né la responsabilità penale del singolo rappresentante poteva riverberarsi automaticamente sulla società. Anche il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del regolamento, richiamando la necessità che la pregiudizialità penale sia normativamente collegata al diritto dedotto in civile e idonea a spiegare efficacia di giudicato.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza di sospensione resa dal Giudice di Pace e, nel merito, lo ha accolto. Ha affermato che non sussisteva un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione necessaria del processo civile: il giudizio aveva ad oggetto il pagamento dei lavori eseguiti e l’accertamento doveva riguardare l’effettivo adempimento dell’appaltatore, mentre l’eventuale furto di materiali in cantiere poteva al più rilevare come fatto produttivo di una distinta domanda risarcitoria, non proposta in causa. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza di sospensione del Giudice di Pace di Parma e ha demandato al giudice del merito la regolazione delle spese del regolamento in base all’esito finale della lite.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria del processo richiede una vera pregiudizialità sostanziale tra rapporti giuridici distinti, tale che la decisione sul rapporto pregiudiziale debba riflettersi necessariamente su quella del rapporto dipendente.

  • art. 46 c.p.c.

    Nei giudizi davanti al giudice di pace non osta alla proponibilità del regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento di sospensione, se interpretato in senso costituzionalmente orientato, limitando l’inammissibilità ai soli provvedimenti che decidono sulla competenza.

  • art. 42 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente il regolamento contro i provvedimenti di sospensione; la sua inapplicabilità ai giudizi dinanzi al giudice di pace, per effetto dell’art. 46 c.p.c., va interpretata restrittivamente.

  • art. 75 c.p.p.

    Nel sistema processuale è indicato come unico mezzo preventivo di coordinamento tra processo civile e penale, a conferma della regola dell’autonomia dei due giudizi.

  • art. 654 c.p.p.

    La sospensione del civile in attesa del giudicato penale è possibile solo se la sentenza penale può avere, nel caso concreto, efficacia di giudicato nel processo civile.

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    È richiamato insieme agli artt. 295 c.p.c. e 654 c.p.p. per delimitare i casi in cui il giudizio civile può essere sospeso per pregiudizialità penale.

  • art. 624 bis c.p.

    È la fattispecie di reato oggetto del procedimento penale richiamato dal giudice di pace come presupposto della sospensione.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    È indicata come aggravante del reato contestato nel procedimento penale pendente.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale è eccezionale e richiede che l’effetto giuridico dedotto in sede civile sia normativamente collegato alla commissione del reato, non essendo sufficiente la mera coincidenza dei fatti storici oggetto dei due giudizi.
  • Perché il giudizio civile debba arrestarsi in attesa di quello penale, la decisione penale deve poter spiegare efficacia di giudicato sul diritto controverso; in mancanza di tale potenziale giudicato, il giudice civile deve procedere all’autonomo accertamento dei fatti.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al compenso per lavori eseguiti, l’eventuale furto di materiali in cantiere non giustifica di per sé la sospensione per pregiudizialità penale, se il tema decisivo resta l’adempimento o meno dell’appaltatore e non è stata proposta una domanda risarcitoria fondata sul fatto-reato.
  • Avverso l’ordinanza di sospensione resa dal giudice di pace è proponibile il regolamento necessario di competenza, dovendosi interpretare restrittivamente il limite posto dall’art. 46 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.