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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1284/2025

Giustizia amministrativa202503683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1284/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1284/2025, notificata al Ministero il 20 febbraio 2025 e non impugnata, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a mettere a disposizione, mediante modalità analoghe alla Carta elettronica prevista per il personale docente di ruolo, un buono elettronico di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, svolto con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche. Nonostante la definitività della sentenza e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza, rilevando la definitività del titolo giudiziale, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, o comunque fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore inosservanza o ritardo; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina, rispettivamente, le spese relative all’incarico del commissario ad acta, le ulteriori spese di adempimento e il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini della disciplina del rimborso per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è divenuto definitivo, tale definitività è adeguatamente documentata e l’amministrazione non ha adempiuto dopo il decorso del termine legalmente previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a suo carico.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus pubblico obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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