Sentenza del 02/03/2020 n. 5643 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta di registro per il trasferimento di un immobile sito in Roma (Via Tuscolana) il cui valore dichiarato è stato rettificato dall'Ufficio da € 15.000.000 a € 23.256.000. In cassazione le parti private hanno censurato: inammissibilità dell'appello dell'Agenzia per mancata specificità; omessa o viziata motivazione della CTR; errata applicazione dei criteri di valutazione previsti dagli artt. 51 e 52 DPR 131/1986 (metodo sintetico-comparativo vs metodo residuale); illegittimo affidamento ai dati OMI/ORNI come unico parametro; mancata osservanza delle regole sulle presunzioni (artt. 2729 e 2697 c.c.); omesso esame di documentazione probatoria depositata dal contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale (I.) sia quello incidentale (Cassa Nazionale del Notariato). Ha ritenuto ammissibile l'appello dell'Agenzia (l'atto, seppur sintetico, risultava sufficientemente specifico alla luce del complesso delle deduzioni) e non viziata la motivazione della CTR. La decisione di merito è stata confermata: l'accertamento non si è fondato unicamente sui dati OMI/ORNI ma su una perizia dell'Agenzia del territorio redatta dopo sopraluogo e adattamento dei valori medi alle caratteristiche peculiari dell'immobile (metodo residuale), idonea a giustificare la rettifica del valore. Sono stati respinti i rilievi relativi alla mancata applicazione dei criteri comparativo o reddituale, alla presunta base di semplici indizi e all'omesso esame della documentazione, con la precisazione che la Cassazione non può riesaminare il merito o rivalutare le prove se non vi sono vizi motivazionali gravi (assenza assoluta, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile).
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
L'inadempienza formale estrema non è richiesta: l'appello può essere ritenuto specifico anche se sintetico, purché dal testo complessivo dell'atto emergano in modo univoco le doglianze mosse alla decisione impugnata.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
I criteri indicati (comparativo, reddituale e 'altri elementi di valutazione') sono pari ordinati e l'Amministrazione può fondare l'accertamento su uno qualsiasi di essi; la perizia dell'Agenzia del territorio rientra tra gli 'altri elementi' e legittima l'accertamento se motivata e adattata alle peculiarità del bene.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione reddituale/comparativa; la Corte conferma che non v'è obbligo di utilizzare tutti i criteri o preferire uno specifico se la perizia risulta adeguata.
Codice civile, artt. 2697 e 2729
I dati OMI/ORNI costituiscono presunzioni semplici, non presunzioni 'gravi, precise e concordanti' ex art. 2729 c.c.; tuttavia tali presunzioni possono essere integrate e valorizzate da una perizia tecnica che giustifichi la rettifica.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamato in relazione alla motivazione: le doglianze circa la presunta omessa motivazione sono infondate quando il giudice di merito ha spiegato il nesso argomentativo tra perizia e rettifica del valore.
codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5
Limiti della censura in cassazione: la S.C. può correggere solo vizi gravi della motivazione (mancanza assoluta, apparente, contraddittoria o incomprensibile) e l'omesso esame di fatti decisivi intesi in senso storico-fenomenico, ma non rivalutare il merito probatorio.
codice di procedura civile, art. 112
Rilevato in ordine alla disciplina sull'ammissibilità e specificità dell'impugnazione e sul dovere del giudice di pronunciarsi sulle eccezioni rilevanti; la Corte ha comunque ritenuto rispettati i principi invocati.
Massime di principio
- In contenzioso tributario l'appello può essere considerato specifico anche se redatto sinteticamente, purché dal complesso dell'atto emergano in modo univoco le doglianze contro la decisione impugnata.
- I criteri di valutazione del valore degli immobili di cui all'art. 51 DPR 131/1986 (comparativo, reddituale e 'altri elementi di valutazione') sono pari ordinati: l'Amministrazione può legittimamente adottare il criterio che ritiene più adeguato, inclusa la perizia tecnica dell'Agenzia del territorio.
- I dati OMI/ORNI rappresentano presunzioni semplici che il contribuente è chiamato a confutare con elementi probatori idonei; tuttavia tali dati possono essere integrati e valorizzati da una perizia tecnica fondata su sopralluogo e analisi delle caratteristiche specifiche dell'immobile.
- La Corte di cassazione non è sede per riesaminare il merito o rivedere la valutazione delle prove: può intervenire solo in presenza di vizi motivazionali gravi (assenza materiale, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile) o di omesso esame di fatti decisivi in senso storico-fenomenico.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella scelta delle risultanze probatorie da ritenere più convincenti; per ribaltare tale scelta è necessario dimostrare un vizio giuridico nella motivazione, non semplicemente un diverso apprezzamento delle prove.
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