Sentenza n. 10154/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto - a firma del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto del 13 maggio 2025, comunicato in data 27 maggio 2025 e ricevuto in data 30 maggio 2025, con cui è stata disposta la revoca della patente nautica n. 253 rilasciata il 16 dicembre 2009 per la condotta di imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione entro 12 miglia dalla costa e il rigetto dell'istanza avanzata dal ricorrente per ottenere la convalida della stessa, della comunicazione del 7 aprile 2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto inviata al ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare e nei limiti di quanto d'interesse al ricorrente, del decreto ministeriale n. 146/2008, articoli 37, comma 1, e 41, comma 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della patente nautica e rigetto dell'istanza di convalida, preceduto da comunicazione di preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patente nautica)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto ha respinto l'istanza di convalida della patente nautica e ne ha disposto la revoca, ritenendo insussistenti i requisiti morali poiché dal casellario giudiziale risultava una condanna a quattro anni di reclusione, senza intervenuta riabilitazione. Ha dedotto principalmente il difetto di istruttoria, lamentando che l'amministrazione si fosse limitata a considerare il dato quantitativo della pena, senza valutare la tipologia del reato, consistente nel concorso in bancarotta quale componente del collegio sindacale, la risalenza dei fatti, anteriori di oltre quindici anni, e l'assenza di ulteriori episodi nella sua vita professionale. Il ricorrente ha inoltre censurato gli artt. 37, comma 1, e 41, comma 3, del d.m. MIT n. 146/2008, nella parte in cui prevedono la revoca in termini automatici, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e richiamando la precedente sentenza della Sezione n. 7222/2023, che aveva annullato le medesime disposizioni regolamentari.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per difetto di istruttoria. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione aveva disposto la revoca sulla base del solo dato della condanna a una pena detentiva non inferiore a tre anni, omettendo ogni valutazione sulla natura del reato e sulla distanza temporale dei fatti. Il giudice ha inoltre evidenziato che gli artt. 37, comma 1, e 41, comma 3, del d.m. MIT n. 146/2008 erano già stati annullati dalla stessa Sezione con sentenza n. 7222/2023, passata in giudicato, perché introducevano un automatismo incompatibile con l'art. 3 Cost. e impedivano all'autorità marittima di valutare caso per caso la coerenza della revoca con la pericolosità dell'interessato e con la sicurezza della navigazione. L'atto di revoca è stato annullato e l'amministrazione è stata ordinata a riesaminare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'istanza di convalida del 28 febbraio 2025, esercitando il proprio discrezionale apprezzamento e tenendo conto dell'effetto conformativo della pronuncia. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 2.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, d.m. MIT n. 146/2008
Non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida, … coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione
La disposizione, nella parte in cui opera quale automatica preclusione al conseguimento o alla convalida della patente nautica, è stata ritenuta illegittima perché non consente una valutazione individualizzata dell'autorità amministrativa.
art. 41, comma 3, d.m. MIT n. 146/2008
Se il titolare non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 37, la patente nautica è revocata dall’autorità marittima
La previsione è stata ritenuta illegittima, in quanto impone una revoca automatica e preclude all'autorità marittima ogni apprezzamento discrezionale sulle concrete condizioni del caso.
art. 3 Cost.
Impone di evitare automatismi irragionevoli nella revoca della patente nautica e richiede una valutazione caso per caso della rilevanza della condanna rispetto alla pericolosità dell'interessato e alla sicurezza della navigazione.
art. 97 Cost.
È stato invocato dal ricorrente quale parametro di legittimità delle disposizioni regolamentari; la decisione accoglie il ricorso per difetto di istruttoria e richiama principalmente il contrasto dell'automatismo con l'art. 3 Cost.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
Il contrasto diretto delle disposizioni regolamentari con la Costituzione determina illegittimità per violazione di legge.
art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.
Consente al giudice, in caso di annullamento, di impartire all'amministrazione l'ordine di riesaminare l'istanza secondo l'effetto conformativo della sentenza.
Massime di principio
- La revoca della patente nautica per la perdita dei requisiti morali non può fondarsi automaticamente sulla sola durata della pena detentiva riportata dall'interessato, ma richiede una valutazione concreta e individualizzata della tipologia del reato, della sua risalenza, dell'eventuale unicità dell'episodio e della sua attitudine a incidere sulla pericolosità sociale e sulla sicurezza della navigazione.
- Le disposizioni regolamentari che prevedono in termini automatici la revoca della patente nautica in presenza di una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni sono illegittime, poiché impediscono all'autorità marittima di esercitare una valutazione discrezionale caso per caso e contrastano con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.
- Quando il provvedimento di revoca della patente nautica è adottato applicando disposizioni regolamentari già annullate e omettendo la valutazione degli elementi concreti rilevanti, sussiste difetto di istruttoria e l'atto deve essere annullato.
- L'annullamento della revoca della patente nautica non comporta automaticamente il diritto alla convalida del titolo, ma impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza entro il termine stabilito dal giudice, esercitando il proprio discrezionale apprezzamento nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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