Cassazione Civile, Ordinanza n. 20084/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione commerciale stipulato nel 1997 e scaduto nel 2012. Alla riconsegna dell'immobile, la locatrice ha sostenuto che il bene presentasse numerosi danni, accertati anche in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, chiedendo il rimborso delle spese necessarie al ripristino, un'indennità per il periodo occorrente ai lavori e il pagamento di canoni asseritamente non corrisposti. La conduttrice ha resistito deducendo che i danni derivassero dal normale degrado dell'uso e ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione del deposito cauzionale. Il Tribunale ha accolto in parte le domande della locatrice e ha compensato giudizialmente i rispettivi crediti. In appello la conduttrice ha visto confermata la decisione. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 133 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la Corte d'appello avesse pubblicato due decisioni con la stessa data ma in momenti diversi, una priva di motivazione e una completa, con conseguente invalidità o incertezza della pubblicazione; 2) violazione degli artt. 1362 c.c., 116 e 132 c.p.c. e omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere provato il pregresso stato dell'immobile e nel valorizzare la consulenza tecnica, senza considerare adeguatamente la clausola contrattuale sul buono stato di conservazione e l'onere della prova a carico del locatore; 3) analoghe violazioni di legge e vizi motivazionali, deducendo che la negligenza del conduttore nell'uso dell'immobile fosse stata affermata senza adeguato supporto probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato anche un difetto di specificità del ricorso per cassazione, per mancata esposizione sommaria delle vicende di appello e per la confusione tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza completa successivamente depositata. Ha chiarito che, nel rito locatizio soggetto ai meccanismi del rito lavoro richiamati dall'art. 447-bis c.p.c., la lettura del dispositivo in udienza segna la pubblicazione ai fini della decorrenza del termine lungo, mentre il successivo deposito della motivazione completa non integra una seconda sentenza. Sul secondo e terzo motivo ha ritenuto le censure inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione; inoltre, essendo presente una doppia conforme, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile in mancanza della dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
requisito della esposizione sommaria dei fatti
La mancata esposizione adeguata delle vicende processuali rilevanti rende il ricorso inammissibile.
art. 133 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pubblicazione della sentenza; la Corte ha escluso che vi fossero due sentenze distinte o un vizio della pubblicazione.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ricondotto la disciplina della pubblicazione e della motivazione alla ragionevole durata del processo e alla struttura del rito.
art. 1590 c.c.
Ricordato come norma sull'obbligo del conduttore di restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità delle censure.
art. 1362 c.c.
Per far valere una violazione dei criteri ermeneutici occorre indicare le specifiche regole violate e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura, in sostanza, sollecitasse una nuova valutazione delle prove.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione, ma la censura è stata ritenuta diretta a una rivalutazione del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; non è stata ravvisata una carenza motivazionale rilevante in cassazione.
art. 360 c.p.c.
Il vizio ex n. 5 è stato dichiarato inammissibile per doppia conforme; le doglianze ex n. 3 non possono trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
art. 348-bis c.p.c.
Menzionata nel controricorso come profilo di inammissibilità dell'appello.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 447-bis c.p.c.
Rende applicabile al rito locatizio il modello processuale del rito del lavoro, con effetti sulla pubblicazione della sentenza.
art. 429 c.p.c.
nel testo al tempo vigente
La lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni in udienza equivale a pubblicazione; il deposito successivo della motivazione non sposta il dies a quo del termine lungo, salvo la diversa ipotesi di differimento per complessità.
art. 430 c.p.c.
nel testo al tempo vigente
Opera in via sussidiaria quando sia omesso il differimento del deposito o nel caso di deposito successivo della sentenza completa; è richiamato per individuare il termine di deposito.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla data che, nel rito applicabile, coincide con la pubblicazione tramite lettura del dispositivo.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato in via analogica per affermare che la lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni ha funzione acceleratoria e vale come pubblicazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel rito delle locazioni soggetto al modello del rito del lavoro, la lettura del dispositivo in udienza, quando comprensiva anche delle ragioni di fatto e di diritto, equivale a pubblicazione della sentenza e fa decorrere il termine lungo per impugnare; il successivo deposito del testo completo non integra una nuova decisione.
- La censura di violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto è ammissibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente le norme ermeneutiche asseritamente violate e spiega puntualmente come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono evidenziate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in un terzo grado di merito: non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati.
- Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere l'intera vicenda processuale e le ragioni della decisione impugnata; la sua carenza determina inammissibilità del ricorso.
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