Risposta n. 124 del 23/04/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene di poter accedere e permanere nel regime forfetario per il 2019 indipendentemente dalla trasformazione della società partecipata, in quanto l’attività sociale è diversa da quella professionale esercitata.
Cause ostative al regime forfetario per un medico socio di una s.a.s. che intende trasformarsi in cooperativa a r.l.
Il quesito
Il contribuente chiede se, essendo medico e socio di una s.a.s. inattiva con attività diversa dalla propria, possa applicare nel 2019 il regime forfetario anche se la società viene trasformata in cooperativa a responsabilità limitata nel corso dell’anno.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che, per il 2019, la causa ostativa relativa alla partecipazione in società di persone possa essere rimossa entro fine anno; se la partecipazione viene dismessa entro il 2019, non vi è fuoriuscita dal regime nel 2020. Se invece la s.a.s. si trasforma in cooperativa nel 2019, occorre verificare la diversa causa ostativa relativa al controllo di S.r.l. con attività riconducibile a quella del professionista; nel caso concreto, se le attività corrispondono ai codici ATECO indicati, la causa ostativa non opera e il contribuente può permanere nel forfetario nel 2020, salvo diversa verifica fattuale su controllo e operazioni con la cooperativa.
Cause ostative al regime forfetario in caso di partecipazione societaria e trasformazione in cooperativa
L’interpello riguarda un medico libero professionista che partecipa a una s.a.s. inattiva e chiede se possa applicare il regime forfetario nel 2019 nonostante la futura trasformazione della società in cooperativa a responsabilità limitata. Il tema centrale è la verifica delle cause ostative previste dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge n. 190 del 2014, come modificata dalla legge di bilancio 2019.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
L’istante svolge attività di medico con codice ATECO 86.22.01 ed è socio della "ALFA S.A.S.", con codice ATECO 32.50.20 relativo alla fabbricazione di protesi dentarie. La società risulta inattiva dal 2004. I soci intendono trasformare la s.a.s. in cooperativa a responsabilità limitata nel corso del 2019.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente domanda se, considerato che l’attività della società partecipata è del tutto diversa da quella professionale svolta dal medico, possa comunque operare nel 2019 con il nuovo regime forfetario per la propria attività, anche in presenza della trasformazione societaria programmata.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, il regime forfetario sarebbe applicabile per l’anno d’imposta 2019 indipendentemente dalla trasformazione della s.a.s. in cooperativa a responsabilità limitata, poiché le attività esercitate sono differenti.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, che disciplina il regime forfetario per persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- l’articolo 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, che individua tra le cause ostative la partecipazione contemporanea a società di persone, associazioni o imprese familiari;
- la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che ha chiarito le modalità applicative delle cause ostative dopo le modifiche della legge di bilancio 2019;
- l’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000, richiamato per la disciplina transitoria del 2019.
Valutazione dell’Agenzia sulla partecipazione in società di persone
L’Agenzia osserva che la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 impedisce l’accesso al forfetario a chi partecipa, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari.
Sulla base della circolare n. 9/E del 2019, viene chiarito che:
- se la partecipazione in una società di persone viene ceduta entro la fine dell’anno precedente, il regime forfetario è applicabile dall’anno successivo;
- per il periodo d’imposta 2019, chi si trovava già al 31 dicembre 2018 in una situazione che avrebbe fatto scattare la causa ostativa poteva comunque applicare il forfetario nel 2019, a condizione di rimuovere la causa ostativa entro il 31 dicembre 2019, pena la fuoriuscita dal regime dal 2020.
Nel caso dell’istante, quindi, la permanenza nel regime per il 2019 non è preclusa in via automatica, ma dipende dall’eventuale rimozione della partecipazione ostativa entro fine anno.
Effetti della trasformazione in cooperativa a responsabilità limitata
L’Agenzia precisa che, se nel corso del 2019 si perfeziona la trasformazione della società partecipata in cooperativa, possono rilevare le disposizioni relative a un’altra causa ostativa: quella che riguarda il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.
Richiamando la circolare n. 9/E del 2019, l’Agenzia evidenzia che per l’operatività di questa causa ostativa devono coesistere due condizioni:
- il controllo diretto o indiretto della società a responsabilità limitata;
- l’esercizio da parte della società di attività economiche riconducibili, direttamente o indirettamente, a quelle svolte dal professionista.
In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o mantenere il regime forfetario.
Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso concreto, l’Agenzia osserva che, se le attività del medico e della cooperativa corrispondono effettivamente ai codici ATECO indicati nell’istanza, non si realizza la condizione di riconducibilità delle attività, con la conseguenza che il contribuente può permanere nel regime forfetario anche nel 2020.
Tuttavia, l’Agenzia precisa che tale conclusione presuppone una verifica fattuale non esperibile in sede di interpello. In particolare, se vi fossero cessioni di beni o prestazioni di servizi tra l’istante e la cooperativa, sarebbe necessario un accertamento concreto sulla reale natura dell’attività svolta, sull’eventuale controllo anche di fatto della società e sulla riconducibilità delle attività effettivamente esercitate ai codici ATECO formalmente dichiarati.
Conclusioni operative
L’interpello conduce a una soluzione articolata:
- il contribuente può applicare il regime forfetario nel 2019 pur in presenza della causa ostativa relativa alla partecipazione in società di persone, purché la causa venga rimossa entro il 31 dicembre 2019;
- se la s.a.s. viene trasformata in cooperativa a r.l. nel 2019, occorre valutare la diversa causa ostativa legata al controllo di società di capitali con attività riconducibile a quella del professionista;
- se le attività restano effettivamente diverse, secondo i codici ATECO indicati, la causa ostativa non opera e il regime forfetario può proseguire nel 2020;
- la verifica definitiva richiede comunque un’analisi fattuale che l’Agenzia non può svolgere in sede di interpello.
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