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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10863/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti avevano agito nei confronti di più società del gruppo ENEL chiedendo il ripristino del diritto alla riduzione tariffaria previsto dall'art. 33 del c.c.n.l. per i dipendenti elettrici ENEL, alle condizioni ivi indicate, oltre al risarcimento del danno per la mancata fruizione dello sconto tariffario decorrente dall'1 gennaio 2016 fino all'effettivo ripristino. La domanda era stata respinta in primo grado e l'appello era stato rigettato. In cassazione i lavoratori hanno proposto un unico motivo deducendo violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente e violazione/falsa applicazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. e dell'art. 3 Cost., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere la rilevanza del requisito della buona fede nel recesso o nella soppressione del beneficio tariffario da parte delle società.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura di motivazione apparente perché la motivazione della sentenza impugnata era percepibile e non inesistente. Ha inoltre qualificato il motivo come formulato in modo promiscuo e, nella sostanza, diretto a contestare l'accertamento di merito sulla sussistenza del requisito della buona fede, ritenuto però irrilevante nella vicenda alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta di definizione anticipata consente, in caso di istanza della parte, solo la trattazione in camera di consiglio e non la pubblica udienza.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è apparente quando il contenuto della decisione è comunque percepibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale invocato per la dedotta motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro utilizzato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il dovere di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale canone interpretativo ed esecutivo di buona fede.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per affermare l'esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della censura di disparità o irragionevolezza della decisione.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in conseguenza dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato dalla Corte per la condanna al pagamento di una sanzione in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando il percorso argomentativo manchi in modo tale da non consentire di percepire la ratio decidendi; non è sufficiente la mera insoddisfazione della parte rispetto all'esito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo promiscuo censure eterogenee, senza una chiara separazione tra vizio di motivazione e violazione di legge.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito, specie quando si contesti l'accertamento compiuto dal giudice di appello su profili di fatto o di apprezzamento della buona fede.
  • Quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata, la Corte può respingere o dichiarare inammissibile il ricorso senza necessità di ulteriori approfondimenti sul punto di diritto.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato o definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare, oltre alle spese, anche le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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