Sentenza n. 1710/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 339/2025 del TAR Sicilia-Palermo, relativa alla restituzione previa riduzione in pristino dei terreni occupati e al risarcimento del danno da illegittima occupazione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 339/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Comune. La sentenza da eseguire aveva ordinato all’amministrazione la restituzione, previa riduzione in pristino, dei terreni siti in Borgetto, contrada San Carlo, nonché il risarcimento del danno da illegittima occupazione, quantificato secondo i criteri indicati nella pronuncia e con obbligo del Comune di formulare una proposta risarcitoria entro centoventi giorni. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, comprese la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza oggetto di ottemperanza era passata in giudicato e risultavano rispettate le formalità e i termini di notificazione all’amministrazione. Il Comune, rimasto non costituito, non ha dimostrato di avere eseguito la sentenza mediante la riduzione in pristino e la restituzione dei terreni, né di avere alternativamente adottato il decreto di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e corrisposto le relative indennità. Il Comune è stato quindi condannato a dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega, da esercitare entro ulteriori sessanta giorni e con oneri a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di € 2.000,00 per compensi, oltre accessori, in favore del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. È stata confermata l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
In presenza di utilizzazione senza titolo di un bene privato per finalità di interesse pubblico, l’amministrazione può procedere all’acquisizione autoritativa del bene nel rispetto dei presupposti e mediante corresponsione delle indennità previste; tale acquisizione costituisce alternativa alla restituzione previa riduzione in pristino, ma deve essere effettivamente adottata e accompagnata dal pagamento delle indennità.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e delle spese connesse all’incarico, nonché i termini per la presentazione della parcella.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Consente la distrazione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomo bilancio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia e la sua rituale notificazione all’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione degli obblighi conformativi e patrimoniali stabiliti dalla sentenza entro un termine perentorio o comunque ultimativo.
- Quando una sentenza impone la restituzione di un bene occupato e irreversibilmente trasformato, l’amministrazione deve eseguire tale obbligo mediante riduzione in pristino e restituzione oppure, alternativamente, adottare uno specifico provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e corrispondere le indennità previste; la mera inerzia non equivale all’esercizio dell’alternativa acquisitiva.
- La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione intimata, dell’avvenuta esecuzione del giudicato giustifica la nomina preventiva di un commissario ad acta, destinato a operare allo spirare del termine assegnato all’amministrazione e su richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario dell’autorità giudiziaria nell’esercizio di una funzione pubblicistica e deve riferire al giudice sulle attività compiute.
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