Cassazione Civile, Ordinanza n. 17369/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., non occorreva provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia originava da un precetto per rilascio di immobile intimato da una parte nei confronti dell'altra. Il destinatario del precetto propose opposizione all'esecuzione, che fu accolta dal Tribunale; la Corte d'appello di Venezia confermò il rigetto dell'appello proposto contro tale decisione. Avverso la sentenza d'appello venne proposto ricorso per cassazione. Prima dell'udienza camerale, il ricorrente depositò dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; il controricorrente accettò la rinuncia.
Norme richiamate
la rinuncia del ricorrente al ricorso per cassazione, intervenuta prima dell'udienza, determina l'estinzione del giudizio se accettata dalla controparte
non occorre pronunciare in ordine alle spese del giudizio di cassazione
in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata prima della decisione e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non è tenuta a statuire sulle spese, secondo quanto previsto dall'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17253/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17256/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17259/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17275/2023 del 16/06/2023
- ordinanza_civile · 16 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 17283/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →