Cassazione Penale, Ordinanza n. 14271/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, la condotta contestata consisteva nel non avere esercitato il dovuto controllo sul proprio cane, con conseguente ostacolo all'operato degli agenti e creazione di un pericolo per la loro incolumità, sino a impedire il compimento dell'atto d'ufficio. Con il ricorso si deduceva, da un lato, che la responsabilità penale fosse stata affermata su una condotta meramente omissiva; dall'altro, si lamentava il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo l'incostituzionalità della disposizione che esclude il reato di resistenza a pubblico ufficiale dall'ambito applicativo dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che, secondo giurisprudenza costante, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta omissiva, quando essa si traduca in un atteggiamento idoneo a impedire, intralciare o compromettere la regolarità dell'atto d'ufficio; nel caso concreto, la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato l'idoneità della condotta a creare un pericolo per gli operanti e a bloccare l'azione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale irrilevante, poiché il giudice di appello aveva comunque escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto in base a una valutazione in concreto della complessiva gravità della condotta. In dispositivo, oltre alla declaratoria di inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale anche una condotta omissiva, purché idonea a impedire, intralciare o compromettere la regolarità dell'atto d'ufficio.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto va esclusa quando il giudice di merito, con valutazione concreta, ravvisi la complessiva gravità della condotta.
art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 53/2019 conv. in l. 77/2019
la dedotta questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto, poiché la non punibilità era comunque esclusa in concreto dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere realizzato non solo mediante condotte attive, ma anche tramite una condotta omissiva che, per il contesto concreto, ostacoli o impedisca l'atto d'ufficio.
- Per la configurabilità della resistenza è sufficiente che la condotta, anche implicita, sia idonea a intralciare la regolarità dell'azione del pubblico ufficiale o a comprometterne il compimento.
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito escluda, con motivazione in fatto, la lieve offensività della condotta per la sua complessiva gravità.
- La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione astratta di un reato dall'area dell'art. 131-bis c.p. è irrilevante se la causa di non punibilità risulta comunque negata in concreto per difetto dei presupposti applicativi.
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