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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32104/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo proposto dal detenuto contro il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse accolto le richieste difensive di conoscere i nominativi dei collaboratori menzionati nell’ordinanza, acquisire i colloqui telefonici ritenuti sospetti e acquisire gli esiti di procedimenti giudiziari richiamati nel provvedimento. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe dato per provati fatti non adeguatamente dimostrati. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e motivazione apparente o assertiva, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato una propria dichiarazione, contenuta nell’integrazione del reclamo, con cui affermava di aver compreso gli errori del passato; tale dichiarazione, secondo la difesa, avrebbe integrato una dissociazione dal gruppo criminale. Ha inoltre lamentato l’omesso specifico accertamento dell’attualità della pericolosità sociale, l’assenza di elementi attuali sui collegamenti con ambienti criminali, l’insufficienza dei procedimenti riguardanti congiunti per dimostrare l’esistenza o la perdurante operatività del gruppo criminale e il fatto di non essere stato condannato per episodi successivi all’inizio della detenzione. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che, ai fini del regime di cui all’art. 41-bis, l’acquisizione indefettibile è il parere del pubblico ministero procedente, mentre la scelta di acquisire ulteriori elementi istruttori non è sindacabile; lo stesso principio vale nella fase giurisdizionale, nella quale il Tribunale verifica la legittimità del decreto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che una dichiarazione verbale resa nel procedimento giudiziario costituisca, di per sé, dissociazione dal gruppo criminale, poiché il recesso deve risultare da comportamenti concreti e dati obiettivi. Ha inoltre precisato che la proroga del regime non richiede un autonomo accertamento della pericolosità sociale del detenuto, ma un giudizio prognostico sulla sua capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale. Nel caso concreto tale prognosi era stata desunta dal ruolo apicale ricoperto dal detenuto nel sodalizio, dalla perdurante operatività dell’associazione e dalla precedente veicolazione di messaggi al gruppo criminale attraverso colloqui con familiari durante la detenzione ordinaria. La Corte ha infine rilevato che, nel giudizio di legittimità avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, la censura motivazionale è ammessa solo nei limiti della radicale apparenza della motivazione, non essendo sufficiente una diversa lettura degli elementi valutati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di sorveglianza, sia quanto alla mancata acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti, sia quanto alla valutazione dei presupposti per la proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. La motivazione del provvedimento impugnato è stata considerata coerente e non apparente, poiché aveva fondato la prognosi sulla capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale sul profilo criminale del detenuto, sul ruolo apicale ricoperto, sulla perdurante operatività del sodalizio e su condotte di veicolazione di messaggi durante la detenzione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    regime penitenziario differenziato e sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario

    Il provvedimento di sottoposizione o proroga del regime richiede una valutazione prognostica sulla capacità del detenuto di mantenere collegamenti con un’associazione criminale, non un autonomo accertamento della sua pericolosità sociale.

  • art. 41-bis, comma 2, ord. pen.

    consente l’adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per determinati reati, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva

    La misura può essere applicata quando sussistano elementi indicativi di collegamenti del soggetto con un’associazione criminale.

  • art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen.

    la sospensione del trattamento è prorogata quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno

    La proroga deve fondarsi sulla persistente capacità di mantenere collegamenti, valutata anche in relazione al profilo criminale, al ruolo nell’associazione, alla perdurante operatività del sodalizio, a nuove incriminazioni, agli esiti del trattamento e al tenore di vita dei familiari.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo alla sottoposizione o alla proroga del regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., l’acquisizione del parere del pubblico ministero procedente costituisce la condizione istruttoria indefettibile; la scelta di acquisire ulteriori informazioni o documenti rientra nella discrezionalità dell’autorità procedente e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di motivazione radicalmente apparente.
  • La proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. non richiede un autonomo accertamento dell’attuale pericolosità sociale del detenuto, ma una prognosi sulla persistente capacità dello stesso di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, da formulare sulla base dei parametri indicati dalla legge.
  • Una dichiarazione meramente verbale di presa di distanza dagli errori del passato, resa dal detenuto nell’ambito del procedimento volto a contrastare la proroga del regime differenziato, non dimostra di per sé il recesso dall’organizzazione criminale; il recesso deve essere verificato mediante comportamenti concreti e dati obiettivi.
  • Nel giudizio di legittimità contro il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, la censura relativa alla motivazione è ammissibile, per violazione di legge, solo quando la motivazione sia radicalmente apparente, cioè priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza o inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice.
  • La prognosi sulla capacità di mantenere collegamenti con un’associazione criminale può essere fondata sul ruolo apicale ricoperto dal detenuto, sulla perdurante operatività del sodalizio e su precedenti condotte di comunicazione o veicolazione di messaggi verso il gruppo criminale durante la detenzione.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelare
RamiMisure cautelari

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