Corte di giustizia, Sentenza C-374/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 novembre 2023. — XXX contro Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni di concessione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Padre di minori rifugiati nati in Belgio – Padre non “familiare” ai sensi dell’articolo 2, lettera j), di detta direttiva – Domanda di concessione della protezione internazionale a titolo derivato presentata da detto padre – Rigetto – Assenza di obbligo per gli Stati membri di riconoscere all’interessato il diritto di beneficiare di tale protezione se questi non soddisfa individualmente le condizioni per la concessione – Articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva – Inapplicabilità. — Causa C-374/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il caso di un padre guineano che chiedeva in Belgio la protezione internazionale facendo leva sullo status di rifugiati dei propri figli minori nati in Belgio. Ha stabilito che la direttiva 2011/95/UE non impone agli Stati membri di riconoscere al genitore una protezione internazionale derivata, perché l’articolo 23 tutela soltanto l’unità familiare attraverso benefici accessori e non l’estensione dello status. Per di più, il giudice del rinvio non aveva in realtà una controversia concreta sui benefici di cui agli articoli da 24 a 35, con conseguente irricevibilità parziale delle questioni.
L’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE non obbliga gli Stati membri a riconoscere al genitore di un minore rifugiato il diritto alla protezione internazionale derivata.
La questione giuridica
Se gli articoli 2, lettera j), e 23 della direttiva 2011/95/UE debbano essere interpretati nel senso che si applicano al padre di due minori nati in Belgio e riconosciuti come rifugiati; se la nozione di "familiari" possa estendersi a un nucleo familiare costituito nello Stato membro di accoglienza; se l’articolo 23 possa produrre effetti diretti e conferire al genitore il diritto alla protezione internazionale o, in subordine, ai benefici previsti dagli articoli da 24 a 35 della direttiva.
Principio di diritto
L’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE impone agli Stati membri solo di consentire, secondo il diritto nazionale e nei limiti di compatibilità con lo status personale, l’accesso dei familiari del beneficiario di protezione internazionale ad alcuni benefici strumentali al mantenimento dell’unità familiare; esso non impone invece di riconoscere in via derivata lo status di rifugiato o il diritto alla protezione internazionale al genitore di un minore rifugiato, quando tale genitore non soddisfi individualmente i presupposti sostanziali per tale protezione. La direttiva non prevede dunque un obbligo di estensione derivata dello status, e la questione dell’effetto diretto non può condurre a un risultato diverso nel caso di specie.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 2, lettera j), direttiva 2011/95/UE
- Articolo 3 direttiva 2011/95/UE
- Articolo 23 direttiva 2011/95/UE
- Articoli da 24 a 35 direttiva 2011/95/UE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 18 e 24
L’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE e la protezione derivata del genitore di un minore rifugiato
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in materia di protezione internazionale. La Corte è chiamata a chiarire se un genitore di minori riconosciuti come rifugiati in Belgio possa invocare la direttiva 2011/95/UE per ottenere a sua volta la protezione internazionale o, quantomeno, un diritto derivato connesso all’unità del nucleo familiare.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, cittadino guineano residente in Belgio, aveva presentato più domande di protezione internazionale, tutte respinte o dichiarate irricevibili. Con la quarta domanda, presentata il 29 gennaio 2019, egli sosteneva di essere padre di due minori nati in Belgio nel 2016 e nel 2018, entrambi riconosciuti come rifugiati, al pari della madre. La domanda era stata respinta; il ricorso era stato poi respinto dal Conseil du contentieux des étrangers. Investito del ricorso in cassazione, il Conseil d’État ha sollevato sei questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- i considerando 18, 19 e 38 della direttiva 2011/95/UE, che valorizzano l’interesse superiore del minore e l’unità del nucleo familiare;
- l’articolo 2, lettera j), che definisce i "familiari" del beneficiario di protezione internazionale come appartenenti a un nucleo familiare già costituito nel paese d’origine;
- l’articolo 3, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli, purché compatibili con la direttiva;
- l’articolo 23, dedicato al mantenimento dell’unità del nucleo familiare;
- gli articoli da 24 a 35, che disciplinano i benefici accessori (soggiorno, viaggio, lavoro, istruzione, assistenza sanitaria, ecc.).
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:
- se l’articolo 23 si applichi al padre di minori rifugiati nati in Belgio, non essendo il nucleo familiare già costituito nel paese d’origine;
- se i considerando della direttiva e il superiore interesse del minore consentano di estendere la nozione di "familiari" anche a nuclei familiari formati nello Stato membro;
- se l’articolo 23 possa avere effetto diretto;
- se esso possa conferire il diritto alla protezione internazionale o, almeno, ai benefici di cui agli articoli da 24 a 35;
- se, alla luce della Carta dei diritti fondamentali, lo Stato membro debba riconoscere uno status di rifugiato derivato al genitore per garantire l’effettività dello status dei minori.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il rinvio pregiudiziale deve essere necessario per la decisione della controversia concreta, ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Nel caso di specie, dal fascicolo non risultava che il ricorrente avesse chiesto specificamente uno o più benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva, né che vi fosse un diniego su tali benefici. Il procedimento principale riguardava invece il solo rifiuto della protezione internazionale.
Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza: la direttiva 2011/95/UE non prevede l’estensione automatica o derivata dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai familiari che non soddisfano individualmente i requisiti per ottenerla. L’articolo 23 impone agli Stati membri di predisporre benefici nazionali idonei a preservare l’unità familiare, ma non di riconoscere lo status di protezione internazionale al coniuge, al genitore o ad altri familiari che non ne abbiano titolo individuale.
La Corte aggiunge che l’articolo 3 della direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli, comprese eventuali forme di protezione derivata, ma si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo. Nel caso belga, il legislatore non ha esercitato tale facoltà per i familiari di beneficiari di protezione internazionale che non soddisfano individualmente le condizioni per il riconoscimento dello status.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 23 della direttiva 2011/95/UE deve essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri di riconoscere al genitore di un minore che possiede lo status di rifugiato in uno Stato membro il diritto di beneficiare della protezione internazionale in tale Stato membro.
Principio affermato
La protezione dell’unità familiare prevista dalla direttiva 2011/95/UE opera, di regola, attraverso benefici accessori e non mediante l’estensione derivata dello status di rifugiato ai familiari che non ne soddisfino autonomamente i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 23 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-209/21
- Sentenza · 23 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-210/21
- Sentenza · 23 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-758/21
- Sentenza · 23 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-84/22
- Sentenza · 23 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-201/22
- Sentenza · 23 nov 2023Corte di giustizia, Sentenza C-213/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →