Cassazione Penale, Ordinanza n. 15507/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava un imputato condannato in rito abbreviato dal Tribunale di Roma e poi con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in lieve entità, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa. L'unico motivo di ricorso per cassazione censurava l'eccessività della pena irrogata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché generico e privo di adeguato confronto con la motivazione della decisione impugnata, che aveva valorizzato in modo ragionevole i precedenti specifici dell'imputato ai fini del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la doglianza sulla misura della pena era manifestamente infondata per genericità e per mancato confronto con la motivazione della sentenza di merito, la quale aveva legittimamente valorizzato i precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata per la detenzione di stupefacente a fini di spaccio in lieve entità.
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che censura la quantificazione della pena deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; una doglianza meramente assertiva o generica è manifestamente infondata e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Nel trattamento sanzionatorio, è legittimo valorizzare i precedenti specifici dell'imputato ai fini della determinazione della pena e del giudizio di dosimetria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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