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Sentenza

Sentenza n. 6131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4287/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera del Consiglio comunale n. 143/2024, recante il regolamento per l’istruttoria e l’approvazione delle attrezzature di interesse comprensoriale nelle zone F1 e lo schema di convenzione per il rilascio dei permessi di costruire qualificati come convenzionati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Campania n. 4287/2025, che aveva respinto il ricorso contro la delibera comunale. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 16/2004 e del regolamento regionale n. 5/2011, sostenendo che la nuova disciplina imponesse, per interventi prima assentibili mediante permesso di costruire diretto, il ricorso a un permesso di costruire convenzionato e costituisse quindi una variante allo strumento urbanistico, da approvare mediante il procedimento previsto per le varianti. Ha inoltre sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 31-bis della legge regionale n. 16/2004, poiché riferito ai Comuni dotati di PUC, mentre nel caso concreto era vigente il PRG. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, contestando il richiamo al permesso di costruire convenzionato e l’applicazione della procedura prevista dalla delibera a istanze precedentemente assoggettate all’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha respinto l’appello. Ha ritenuto che la delibera non modificasse la zonizzazione, le facoltà edificatorie o la possibilità di ottenere un titolo edilizio diretto, ma disciplinasse esclusivamente le modalità di realizzazione privata delle attrezzature di interesse pubblico e l’effettivo utilizzo pubblico degli standard urbanistici nella zona F1. La convenzione, accompagnata da atto di asservimento o regolamento d’uso, serve a garantire la funzione pubblica delle infrastrutture, la loro gestione, la fruizione da parte dei cittadini e i poteri comunali di controllo e vigilanza; tali condizioni erano già implicitamente connesse alla destinazione urbanistica a standard e attrezzature di interesse pubblico. Pertanto, la disciplina non costituisce variante alle norme tecniche di attuazione e non richiedeva il procedimento previsto dal regolamento regionale n. 5/2011 per le varianti. Il riferimento al permesso di costruire convenzionato ex art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001 è stato qualificato come espressione sui generis, da interpretare in base alla funzione concreta della disciplina e non al nomen iuris utilizzato. La convenzione non è diretta a soddisfare esigenze di urbanizzazione proprie di un’area soggetta a piano attuativo, ma ad assicurare la dotazione e la fruizione pubblica degli standard. Il richiamo dell’art. 31-bis della legge regionale n. 16/2004 è stato ritenuto inconferente, perché tale disposizione non era richiamata dalla delibera impugnata; in ogni caso, essa rappresenta lo sviluppo legislativo di una possibilità già ricavabile dalla disciplina delle zone F1. Il Comune non si è costituito, sicché il Collegio ha dichiarato nulla sulle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 28-bis d.P.R. 380/2001

    Il richiamo al permesso di costruire convenzionato deve essere valutato in relazione alla funzione concreta della disciplina comunale e non determina, nel caso esaminato, l’applicazione di una disciplina propria di un piano attuativo né la trasformazione della regolamentazione in variante urbanistica.

  • art. 31-bis l.r. 16/2004

    Sugli immobili destinati ad attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico, i proprietari o i soggetti aventi diritti reali, previa convenzione con il Comune da approvarsi in Giunta comunale, possono realizzare gli interventi a propria cura e spese, adeguandosi alle prescrizioni del Piano.

    La disposizione è stata ritenuta inconferente rispetto alla delibera impugnata, che non la richiamava; secondo il giudice, la possibilità di imporre strumenti convenzionali per assicurare la fruizione pubblica degli standard era comunque già implicita nella disciplina delle zone F1.

  • d.m. 1444/1968

    Gli standard urbanistici esprimono la misura degli spazi pubblici da garantire in rapporto agli insediamenti e costituiscono esercizio del potere di pianificazione urbanistica, caratterizzato da ampia discrezionalità.

  • art. 3, comma 2, l. 241/1990

    Gli atti generali sono sottratti all’obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti amministrativi individuali, ferma la valutazione della motivazione concretamente contenuta nella delibera.

  • regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Il procedimento previsto per l’adozione delle varianti urbanistiche non è necessario quando la disciplina comunale non modifica la pianificazione vigente, ma si limita ad attuare una destinazione già impressa all’area.

Massime di principio

  • Una disciplina comunale che, senza modificare zonizzazione, indici o facoltà edificatorie, regoli le modalità di realizzazione privata e di fruizione pubblica delle attrezzature previste in una zona urbanistica destinata a standard e servizi di interesse pubblico costituisce attuazione della pianificazione vigente e non variante urbanistica.
  • La previsione di una convenzione, di un atto di asservimento o di un regolamento d’uso per garantire l’uso pubblico delle attrezzature realizzate da privati può costituire una condizione già implicitamente derivante dalla destinazione urbanistica dell’area a standard e attrezzature di interesse pubblico.
  • La natura di un atto amministrativo deve essere individuata in base al suo contenuto effettivo, alla funzione concretamente perseguita e al potere esercitato, non in base al nomen iuris attribuito dall’amministrazione.
  • Il richiamo al permesso di costruire convenzionato non comporta necessariamente l’applicazione della disciplina tipica dei piani attuativi quando la convenzione sia diretta non a soddisfare esigenze di urbanizzazione dell’area, ma ad assicurare la destinazione e la fruizione pubblica degli standard urbanistici.
  • La disciplina regionale sul procedimento di variante urbanistica non trova applicazione quando l’atto comunale si limita a specificare modalità attuative coerenti con una destinazione urbanistica già vigente, senza introdurre modifiche sostanziali alla pianificazione.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiStandard urbanistici e dotazioni territorialiTitoli abilitativi edilizi
RamiUrbanistica e governo del territorioEdilizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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