Sentenza del 17/07/2019 n. 19157 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento riguardava maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, conseguenti a ricavi non contabilizzati, omessa regolarizzazione di acquisti, presunzioni relative alle giacenze di magazzino e costi ritenuti non inerenti, quantificati in Euro 630.367. La società contestava, in particolare, che la CTR avesse confuso la prova dell'esistenza dei costi promo-pubblicitari con la loro inerenza, omettendo di esaminare le relative doglianze e violando le regole sull'onere della prova, sulla non contestazione e sulla motivazione dell'avviso. L'Agenzia contestava invece la decisione della CTR nella parte relativa alle presunzioni sugli acquisti e sulle giacenze di magazzino.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso principale della società e ha rigettato anche il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha confermato che il contribuente deve provare non solo l'inerenza del costo, intesa come collegamento con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili, ma anche la sua effettiva esistenza e, se contestata, la coerenza economica e le modalità di determinazione. Le sole fatture possono non essere sufficienti. Quanto alle differenze di magazzino, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della CTR secondo cui uno scostamento minimo, pari allo 0,07%, può essere spiegato anche mediante massime di esperienza e non necessariamente con prova documentale tassativa. Tuttavia, ha accolto la richiesta della società di applicare il regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto ai sensi del D.Lgs. n. 158 del 2015. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 109, comma 5, T.U.I.R.
Il costo o la spesa assume rilevanza quando è correlato a un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.
L'inerenza non richiede necessariamente un collegamento diretto con uno specifico ricavo, ma un rapporto funzionale e logico tra il costo e l'attività d'impresa. Il contribuente deve comunque dimostrarla.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e, quando contestata, la coerenza economica dei costi deducibili grava sul contribuente che ne chiede la deduzione.
Art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione dell'IVA richiede che l'operazione sia effettiva e inerente all'attività economica esercitata.
Art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione può operare anche nel processo tributario, ma riguarda soltanto i profili probatori dei fatti non contestati e non impedisce al giudice di verificarne comunque l'effettiva esistenza.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi effettivamente proposti; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque esaminato la questione decisiva relativa all'esistenza dei costi.
D.P.R. n. 441 del 1997, artt. 1, 2 e 4
Le differenze tra risultanze contabili e consistenze di magazzino possono fondare presunzioni relative di cessione o acquisto. Tali presunzioni sono normalmente superabili con i mezzi di prova previsti dalla normativa, ma, per scostamenti minimi e in presenza di eventi di dispersione o perdita, possono assumere rilievo anche le massime di esperienza.
D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, e art. 32, comma 1
Il regime sanzionatorio più favorevole può essere applicato ai procedimenti ancora pendenti, in attuazione del principio del favor rei, purché la richiesta sia specificamente riferita al caso concreto e consenta di rideterminare la sanzione.
Massime di principio
- Per dedurre un costo e detrarre la relativa IVA non basta produrre fatture o contratti: occorre dimostrare l'effettività dell'operazione, il pagamento o la concreta esecuzione della prestazione, il collegamento con l'attività d'impresa e, se contestata, la ragionevolezza economica dell'importo.
- L'esistenza del costo e la sua inerenza sono profili distinti e logicamente successivi: prima deve essere provato che il costo sia stato realmente sostenuto, poi che sia funzionalmente collegato all'impresa.
- L'inerenza non richiede la prova di un ricavo specifico prodotto dalla spesa, ma di una sua potenziale utilità o strumentalità rispetto all'attività imprenditoriale.
- In presenza di presunzioni legali sulle differenze di magazzino, il contribuente deve normalmente fornire una prova contraria rigorosa; tuttavia, scostamenti quantitativi minimi possono essere valutati alla luce delle circostanze concrete e delle massime di esperienza.
- Il principio di non contestazione nel processo tributario non rende automaticamente provato ogni fatto non contestato: il giudice può verificarne comunque l'esistenza sulla base degli atti e delle prove acquisite.
- Le modifiche normative sanzionatorie più favorevoli possono essere applicate anche in Cassazione quando il giudizio è ancora pendente, ma la richiesta deve essere concreta, specifica e supportata dalla documentazione necessaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 176 - Trib. Amm. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 180 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 17 lug 2019Sentenza del 17/07/2019 n. 872 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →