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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28444/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Teramo (rito abbreviato) per il reato previsto dall'art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. (indebito utilizzo di apparecchio telefonico in istituto penitenziario), contestando violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe ritenuto insufficiente la prova costituita dal rinvenimento del cellulare e dalle chiamate alle utenze della sorella e della convivente dell'imputato, senza spiegare adeguatamente le ragioni del giudizio di non responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur svolgendo un'ampia ricostruzione sulla modificazione dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114 (e sul limite dell'appellabilità da parte del Pubblico Ministero per taluni proscioglimenti), ha ammesso il ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge. Nel merito ha censurato la sentenza di primo grado per motivazione insufficiente: le telefonate rilevate verso la convivente e la sorella, poste in relazione al telefono rinvenuto, costituivano prova di reità e non mero indizio, e il Tribunale non ha spiegato perché le abbia disattese. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo, in diversa composizione fisica, per il proseguimento.

Norme richiamate

  • art. 391-ter cod. pen., terzo comma

    Norma penale contestata: disciplina il reato relativo all'indebito utilizzo di apparecchi nello Stato carcerario; è il fatto oggetto del processo e della valutazione di responsabilità.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2

    La Corte interpreta la novella della legge 9/8/2024, n.114 come estensivamente applicabile anche alle sentenze di proscioglimento pronunciate a seguito di giudizio abbreviato; dunque il potere di appellare del PM è limitato per quei reati.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p

    Modifica l'art. 593 c.p.p. restringendo il potere di appello del pubblico ministero contro certe sentenze di proscioglimento; la Corte chiarisce gli effetti applicativi anche sulle sentenze da abbreviato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 320 del 2007

    Richiamata per distinguere la portata della pronuncia costituzionale che aveva inciso sulla possibilità di appello del PM rispetto alla successiva novella legislativa; la Corte di Cassazione precisa che la pronuncia costituzionale non costituisce una norma additiva.

  • art. 443, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nel ragionamento sulla fonte del potere di impugnazione del PM circa le sentenze da giudizio abbreviato; la Corte conclude che non si può trovare in tale norma una specifica attribuzione del potere di appellare sulle sentenze da abbreviato.

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Rinvio ai reati per i quali la legge ha previsto la citazione diretta a giudizio; per essi la novella dispone l'inappellabilità da parte del PM delle sentenze di proscioglimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che il ricorso per cassazione contro sentenze inappellabili può essere proposto per motivi di diritto e per vizio di motivazione, ragion per cui il ricorso del Procuratore Generale è stato ritenuto ammissibile.

  • art. 569 cod. proc. pen.

    Cittato nel contesto della possibilità di dedurre motivi di rilevanza sostanziale anche in ricorsi non immediati; usato per argomentare l'ammissibilità delle doglianze del ricorrente.

Massime di principio

  • Dopo la legge 9/8/2024 n.114, il Pubblico Ministero è limitato nell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550 commi 1 e 2; tale limitazione si applica anche alle sentenze pronunciate dopo giudizio abbreviato.
  • L'impugnazione in Cassazione resta comunque percorribile anche contro sentenze inappellabili quando si deducono vizi di diritto o di motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p.; pertanto l'inappellabilità non esclude completamente ogni controllo di legittimità.
  • La differenza tra indizio e prova deve essere esplicitata e motivata dal giudice: se elementi fattuali concreti (es. telefonate ripetute verso persone strettamente collegabili all'imputato e telefono rinvenuto) costituiscono l'unico quadro logico possibile, possono assumere valore probatorio decisivo.
  • Una sentenza con motivazione 'scarna' o che non spiega perché abbia disatteso elementi probatori idonei a provare la responsabilità è vulnerabile a cassazione per vizio di motivazione.
  • In casi simili, quando la Corte di Cassazione annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti ad altra composizione, il processo torna al giudice di merito per ulteriore corso, con vincolo di tener conto delle censure formulate.

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