Cassazione Penale, Sentenza n. 11743/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'appello proposto dal Procuratore avverso l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di Pulice Saverio per il reato previsto dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Procuratore deduceva vizio di diritto e di motivazione sostenendo che l'atto di appello aveva richiamato integralmente la richiesta cautelare e aveva altresì trattato le esigenze cautelari con riferimento alle specifiche posizioni, contestando quindi non solo la mancata valutazione della gravità indiziaria ma anche la mancanza delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. La Corte ha affermato che il Tribunale non ha correttamente applicato i principi secondo i quali l'appello del Pubblico Ministero contro il rigetto della richiesta cautelare è atipico e comporta il potere/dovere del tribunale di riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (gravità indiziaria e esigenze cautelari) e che, nel caso di reati per i quali opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., la contestazione della gravità indiziaria può evocare l'interesse all'impugnazione. La Cassazione ha quindi disposto che il Tribunale, alla luce dei principi indicati e del titolo di reato, verifichi se e in quale misura l'atto di appello del Pubblico Ministero sia fondato.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 D.P.R. 9/10/1990, n. 309
Delitto relativo agli stupefacenti; nel caso concreto il reato è quello per il quale si è chiesto l'applicazione della misura cautelare e per il quale rileva la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
Codice di procedura penale - art. 292
L'ordinanza impositiva, in caso di accoglimento dell'appello del P.M., deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 292; il tribunale che accoglie l'appello del P.M. diviene giudice funzionalmente competente all'adozione del provvedimento restrittivo e deve motivare secondo i criteri di concretezza e attualità.
Codice di procedura penale - artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287
artt. 273, 274, 275, 278, 280, 287 cod. proc. pen.
Elencano i presupposti e i criteri per l'adozione delle misure cautelari (tra cui gravità indiziaria, esigenze cautelari, tipologia e proporzionalità della misura) che il tribunale deve verificare ex novo quando è investito dell'appello del P.M.
Codice di procedura penale - art. 275, comma 3
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa (in alcune fattispecie, es. stupefacenti) che incide sulla valutazione della gravità indiziaria; se non sussistono elementi contrari concreti, la contestazione della gravità indiziaria può automaticamente evocare l'interesse all'impugnazione da parte del P.M.
Codice di procedura penale - art. 314
Rinviene la materia della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte osserva che l'interesse del Pubblico Ministero non può essere in contrasto con l'interesse dell'indagato ad ottenere la riparazione, per cui l'appello del P.M. non può limitarsi ad affermazioni astratte che non incidono sull'interesse reale.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, Donelli
Sez. U, n. 8 del 31/03/2004, Donelli
Le Sezioni Unite hanno chiarito l'atipicità dell'appello del P.M. contro il rigetto della richiesta cautelare: il tribunale investito dell'appello deve verificare tutti i presupposti per l'adozione della misura e, se accoglie l'appello, emettere l'ordinanza impositiva motivata secondo art. 292 c.p.p.
Giurisprudenza successiva richiamata
es. Sez. 2, n. 38212 del 28/09/2022; Sez. 6, n. 33046 del 25/01/2018; Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021
Confermano e precisano che l'appello del P.M. deve indicare elementi idonei a dimostrare l'attualità dell'interesse alle esigenze cautelari e che, se il GIP ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'appello deve fornire specifiche e argomentate censure su entrambi i profili.
Massime di principio
- Quando il Pubblico Ministero propone appello contro il rigetto della richiesta di misura cautelare, l'appello è 'atipico' e il tribunale investito deve riesaminare ex novo tutti i presupposti per l'adozione della misura (gravità indiziaria e esigenze cautelari).
- Il P.M. deve dimostrare un interesse attuale all'impugnazione: se il GIP ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'appello deve contenere censure specifiche e argomentate su entrambi i profili per non essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Se il reato contestato rientra nelle ipotesi della presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (es. alcuni reati in materia di stupefacenti), la contestazione della gravità indiziaria può essere di per sé rilevante per fondare l'interesse all'impugnazione, salvo elementi contrari concreti.
- Il tribunale che accoglie l'appello del P.M. assume il ruolo di giudice competente per l'adozione della misura e, in caso di accoglimento, deve emettere l'ordinanza impositiva completa e motivata secondo i criteri di legge (art. 292 c.p.p.).
- In fase di redazione dell'appello del P.M. è raccomandabile esplicitare sia la ricostruzione del quadro indiziario sia le esigenze cautelari concrete, con riferimento alle circostanze di specifico rischio (inquinamento probatorio, pericolo di fuga, reiterazione), per evitare eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse.
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