Cassazione Penale, Ordinanza n. 21104/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di specificità dei motivi, perché meramente ripetitivi e non idonei a costituire una critica argomentata alla sentenza d'appello. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 9 ottobre 2024. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti materiali del reato oggetto del giudizio né la specifica imputazione; emerge invece che i motivi di ricorso erano ritenuti intrisi di genericità e sostanzialmente sovrapponibili ai motivi già dedotti in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso si limitava a riprodurre i "cahiers de doléances" presentati al giudice di secondo grado, senza confrontarsi in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata e senza formulare censure specifiche, come richiesto dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; non è sufficiente la mera riproduzione di doglianze già formulate in appello.
La mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 20377 del 11/03/2009
Richiamo giurisprudenziale usato per affermare che i motivi meramente ripetitivi sono apparenti e quindi non specifici.
art. 28011 del 15/02/2013
Richiamo giurisprudenziale a sostegno del principio di non specificità dei motivi riproduttivi delle censure d'appello.
art. 11951 del 29/01/2014
Richiamo giurisprudenziale a sostegno del principio per cui la ripetizione pedissequa dei motivi di appello non soddisfa l'onere di critica argomentata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o meramente riproduttivi delle doglianze già svolte in appello, perché manca una critica argomentata della sentenza impugnata.
- La specificità dei motivi richiede un confronto effettivo con la motivazione della decisione di secondo grado: non basta reiterare censure già formulate senza indicare gli errori logici o giuridici della sentenza.
- I motivi apparenti, cioè privi di autonoma capacità confutativa rispetto alla decisione impugnata, non assolvono la funzione tipica dell'impugnazione e determinano l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →