Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34246/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Le ricorrenti erano state condannate dal Tribunale di Sassari, con sentenza del 28 febbraio 2024 confermata dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, alla pena di nove anni di reclusione e 92.000 euro di multa per concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dall'esposizione dei migranti a pericolo di vita durante il viaggio, a trattamenti disumani e dalla finalità di destinarli alla prostituzione (capo 34; esclusa l'aggravante originariamente contestata del numero delle persone favorite), nonché per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di due sorelle nigeriane (capo 35). Una ricorrente ha dedotto: l'insussistenza dell'ingresso illegale, richiamando la possibile protezione internazionale delle migranti e l'incertezza circa il Paese di destinazione; l'insufficiente prova della partecipazione concorsuale; la ricorrenza dello stato di necessità per ragioni altruistiche e familiari; l'insufficiente motivazione sulle aggravanti; l'assorbimento del favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel reato migratorio per asserita identità del bene tutelato; la prescrizione del reato di prostituzione, contestando la mancata motivazione sull'aggravante ex art. 4 della legge n. 75 del 1958; e l'erronea determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della partecipazione di minima importanza. L'altra ricorrente ha inoltre eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni sull'utenza indicata per il periodo anteriore al 16 agosto 2016, sostenendo che solo allora il decreto di proroga era stato corretto con l'indicazione della sua utilizzatrice; ha contestato l'elemento oggettivo e soggettivo del favoreggiamento, rilevando l'assenza di prova di pagamenti ai trasportatori e di contatti con una referente in Libia; ha negato la consapevolezza e il coinvolgimento nelle aggravanti e nel reato di prostituzione; ha riproposto le censure sullo stato di necessità, la prescrizione e il trattamento sanzionatorio, chiedendo anche l'attenuante della minima partecipazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati; alcune censure ulteriori sono state considerate, ai limiti dell'inammissibilità, reiterative e dirette a ottenere una rivalutazione dei fatti. Ha respinto la doglianza sulle intercettazioni, osservando che l'utenza era stata legittimamente sottoposta a intercettazione e che l'identificazione dell'utilizzatrice era stata aggiornata nel corso delle indagini sulla base dell'attività di osservazione della polizia giudiziaria. Ha escluso che la possibile protezione internazionale delle migranti rendesse incerto o lecito l'ingresso, poiché nel caso concreto la destinazione finale era pacificamente l'Italia e l'illegalità andava valutata secondo la disciplina italiana. Ha ritenuto adeguatamente motivata la partecipazione di entrambe le imputate, desunta anche dai versamenti a più soggetti finalizzati alla partenza dei migranti, e ha confermato la consapevolezza delle condizioni pericolose e disumane del viaggio e la finalizzazione allo sfruttamento sessuale. Ha escluso lo stato di necessità: il movente umanitario non scrimina la condotta di favoreggiamento dell'ingresso illegale, e le risultanze indicavano il coinvolgimento nella gestione dei viaggi di più migranti. Ha confermato il concorso materiale, e non l'assorbimento, tra favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato alla prostituzione e sfruttamento della prostituzione, per la diversità delle condotte e dei beni giuridici tutelati. Ha respinto anche le censure sulla prescrizione, rilevando l'aggravante del fatto commesso in danno di più persone e la conseguente maturazione del termine nel 2031, nonché la genericità della doglianza. Ha ritenuto giustificati il mancato riconoscimento della minima partecipazione e delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, in ragione del ruolo significativo delle ricorrenti, della gravità dei fatti, dei precedenti e dei rapporti con soggetti coinvolti nella rete. La responsabilità penale e la pena restano quindi confermate. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali; è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Nel caso in esame è, invece, pacifico che la destinazione finale fosse l’Italia, essendo l’incertezza dell’illegalità dell’ingresso esclusa, oltre che dalla logica, dal tenore delle intercettazioni, come evidenziato a p. 87 e ss. della sentenza di appello. Quindi, si applicano le regole italiane che considerano illegale l’ingresso per i cittadini extracomunitari che non hanno titolo di residenza permanente e che non hanno seguito le regole sull’ingresso fissate dall’art. 4 del d. lgs. 286 del 1998 (possesso del passaporto e del visto di ingresso, ingresso solo attraverso i valichi di frontiera).

    Quando la destinazione finale dei migranti è l'Italia, l'illegalità dell'ingresso va valutata alla luce della disciplina italiana e non può essere esclusa dalla mera possibilità che essi possano chiedere protezione internazionale.

  • art. 4 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Quindi, si applicano le regole italiane che considerano illegale l’ingresso per i cittadini extracomunitari che non hanno titolo di residenza permanente e che non hanno seguito le regole sull’ingresso fissate dall’art. 4 del d. lgs. 286 del 1998 (possesso del passaporto e del visto di ingresso, ingresso solo attraverso i valichi di frontiera).

    L'ingresso in Italia è illegale per il cittadino extracomunitario privo di titolo di residenza permanente che non rispetti le condizioni previste per l'ingresso, tra cui passaporto, visto e accesso attraverso i valichi di frontiera.

  • art. 12, comma 3-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Quanto al concorso tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, va, inoltre, osservato che è configurabile il concorso materiale, e non l'assorbimento, tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una persona straniera finalizzato a destinarla alla prostituzione, sanzionato dall'art. 12, comma 3 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e quello di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall'art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, stante la diversità dell'elemento materiale, l'autonomia delle relative condotte e la diversità del bene giuridico tutelato (Sez. 1, n. 30886 del 09/07/2025, I., Rv. 288643 - 02).

    Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato alla prostituzione concorre materialmente con lo sfruttamento della prostituzione, non essendovi assorbimento data la diversità delle condotte e dei beni giuridici tutelati.

  • art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75

    Quanto al concorso tra il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, va, inoltre, osservato che è configurabile il concorso materiale, e non l'assorbimento, tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di una persona straniera finalizzato a destinarla alla prostituzione, sanzionato dall'art. 12, comma 3 ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e quello di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall'art. 3, comma 1, n. 8), legge 20 febbraio 1958, n. 75, stante la diversità dell'elemento materiale, l'autonomia delle relative condotte e la diversità del bene giuridico tutelato (Sez. 1, n. 30886 del 09/07/2025, I., Rv. 288643 - 02).

    Lo sfruttamento della prostituzione conserva autonomia rispetto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato alla prostituzione e concorre con esso quando le condotte e i beni giuridici tutelati sono distinti.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Con riguardo, invece, allo stato di necessità la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di immigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, il movente umanitario, contemplato solo nell'ipotesi disciplinata dal comma secondo dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorso ed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato (Sez. 5, n. 33822 del 05/06/2023, I., Rv. 285012 - 01).

    Il movente umanitario non esclude il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale; la previsione del comma 2 riguarda le attività di soccorso e assistenza svolte in Italia dopo che l'ingresso illegale si è già perfezionato.

  • art. 54 c.p.

    Con riguardo, invece, allo stato di necessità la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di immigrazione clandestina, non ha alcuna rilevanza, al fine di escludere la configurabilità del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione illegale, il movente umanitario, contemplato solo nell'ipotesi disciplinata dal comma secondo dell'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, relativa alle attività di soccorso ed assistenza prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno nel territorio dello Stato il cui ingresso illegale si sia già perfezionato (Sez. 5, n. 33822 del 05/06/2023, I., Rv. 285012 - 01).

    La motivazione esclude che il mero movente umanitario integri, nel caso di favoreggiamento dell'ingresso illegale, una ragione idonea a escludere la configurabilità del reato; la pronuncia non formula ulteriori criteri generali sull'applicazione dell'art. 54 c.p.

  • art. 114 c.p.

    Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, va, infine, osservato che la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; in senso conforme: Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, P.g., Rv. 256035).

    La minima partecipazione richiede che il contributo del concorrente abbia efficacia causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia complessiva dell'iter criminoso; non basta che il contributo sia minore rispetto a quello degli altri correi.

  • art. 133 c.p.

    Quanto a quest’ultimo profilo, va, invero, evidenziato che la valutazione esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.

    La motivazione sulla pena non deve necessariamente esaminare singolarmente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.; una valutazione congrua e logica non è censurabile in cassazione mediante una mera richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 271 c.p.p.

    Invero, come chiarito dalla Corte territoriale – a p. 84 - si tratta di attività di intercettazione legittimamente autorizzata dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari in persona diversa dall’imputata, come genericamente e in violazione del principio di autosufficienza, dedotto col ricorso) che avveniva, in corso d’opera, a seguito di attività di osservazione della P.g., che assume la stessa ricorrente essere avvenuta a luglio 2016 (con modifica del decreto di proroga e indicazione specifica dell’utilizzatrice dell’utenza ad agosto).

    La censura di inutilizzabilità è stata respinta perché l'intercettazione era stata legittimamente autorizzata e l'individuazione dell'utilizzatrice dell'utenza era stata aggiornata in corso d'indagine sulla base dell'attività di osservazione.

  • art. 3 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951

    Ne consegue che il rilievo circa la possibilità che agli stranieri fosse riconosciuta la protezione internazionale non coglie nel segno, concernendo la pronuncia citata, e anche la sentenza della Corte Costituzionale da essa richiamata, l’emigrazione verso altri Paesi europei e imponendo di applicare le regole di ingresso per quei Paesi.

    La Corte ha escluso che il richiamo alla protezione internazionale fosse decisivo nel caso concreto: la questione riguardava una destinazione finale in Italia e l'ingresso doveva essere giudicato secondo la normativa italiana.

Massime di principio

  • Per configurare il favoreggiamento dell'ingresso illegale in uno Stato estero occorre identificare con certezza lo Stato di destinazione e accertare che l'ingresso sia illegale secondo la disciplina di quello Stato; se permane un dubbio insuperabile su tali elementi, il favoreggiatore deve essere assolto. Quando la destinazione finale è l'Italia, l'illegalità va invece valutata secondo la normativa italiana.
  • Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina finalizzato a destinare una persona alla prostituzione concorre materialmente con il reato di sfruttamento della prostituzione, quando risultino autonome le condotte e diversi i beni giuridici tutelati.
  • Il movente umanitario, da solo, non esclude la configurabilità del favoreggiamento dell'immigrazione illegale. L'ipotesi di soccorso e assistenza prevista dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 riguarda gli stranieri in condizioni di bisogno in Italia dopo il perfezionamento dell'ingresso illegale.
  • La partecipazione di minima importanza richiede un contributo causale così lieve da risultare trascurabile nell'economia complessiva dell'iter criminoso; non è sufficiente dimostrare che il contributo sia stato minore rispetto a quello degli altri concorrenti.
  • La determinazione della pena può essere motivata senza un esame puntuale di ciascun parametro dell'art. 133 c.p.; una valutazione congrua e logica non può essere contestata in cassazione chiedendo una nuova valutazione di fatto degli elementi già esaminati.

Come è indicizzato

MaterieFavoreggiamento immigrazioneIntercettazioniImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiImmigrazioneDelitti contro la famigliaProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.