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Parere

Parere n. 1487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Giuseppe Improta, contro il Comune di Somma Vesuviana, nonché nei confronti della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Consiglio comunale n. 88 del 29 dicembre 2023, pubblicata dal 17 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024, di approvazione del Piano urbanistico comunale (PUC), della Valutazione ambientale strategica (VAS) e della Sintesi non tecnica.

Giustizia amministrativa202400811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale di Somma Vesuviana n. 88 del 29 dicembre 2023, di approvazione del PUC, della VAS e della Sintesi non tecnica, nella parte relativa alla conferma della destinazione agricola del fondo del ricorrente in Z.T.O. E4

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del PUC sostenendo che il proprio fondo, classificato in Z.T.O. E4 – Aree agricole di particolare rilevanza agronomica, costituirebbe un’isola agricola circondata da aree produttive. Ha dedotto un unico motivo articolato in difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza, manifesta irrazionalità e disparità rispetto ai fondi limitrofi. La questione ha riguardato, in particolare, i limiti del sindacato sulle scelte di pianificazione urbanistica, l’eventuale necessità di una motivazione puntuale o rafforzata, l’esistenza di un affidamento qualificato alla trasformazione edificatoria o produttiva del fondo e l’adeguatezza dell’istruttoria comunale. Sul fondo insistevano manufatti abusivi oggetto di ordinanze di demolizione e di diniego di condono edilizio; il terreno era già classificato come agricolo dal PRG del 1983 ed era soggetto a vincolo paesaggistico.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il rigetto, assorbendo l’istanza cautelare. Ha affermato che le scelte urbanistiche costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o altri vizi macroscopici. Nel caso concreto, il fondo non costituisce un’isola agricola isolata, ma è inserito in un più ampio comparto agricolo classificato E4, distinto dalle aree produttive D1 e D2. La contiguità con la Masseria Di Sarno, classificata E6 e qualificata come nucleo rurale di interesse storico-testimoniale, rafforza la coerenza della tutela del paesaggio agrario. La conferma della destinazione agricola non integra una reformatio in peius rispetto al PRG previgente. Non era necessaria una motivazione puntuale sulla singola particella, poiché le ragioni della scelta risultavano dai documenti generali del PUC, dalla relazione illustrativa, dalle NTA e dalla coerenza complessiva del piano. Non sussisteva inoltre un affidamento qualificato del ricorrente, in assenza di titoli edilizi legittimi, convenzioni urbanistiche, accordi con il Comune o giudicati favorevoli; al contrario, le ordinanze di demolizione, il diniego di condono e il vincolo paesaggistico escludevano una situazione di affidamento tutelabile. L’istruttoria è stata ritenuta adeguata, anche in ragione dell’ampio quadro conoscitivo del PUC, della ricognizione degli abusi e dei vincoli e della valutazione del comparto agricolo.

Osservazioni

Difetto di istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza della scelta urbanistica

La censura è infondata. Il fondo non è un’isola agricola isolata, ma appartiene a un comparto agricolo più ampio classificato E4; le aree produttive sono localizzate distintamente lungo gli assi viari principali. La scelta è coerente con la tutela dei suoli agricoli, del paesaggio agrario, della Masseria Di Sarno e con l’obiettivo di limitare il consumo di suolo.

Motivazione delle scelte di pianificazione

La destinazione della singola area non richiedeva una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali del piano. Le ragioni risultano dalla Relazione illustrativa del Piano strutturale, dalle NTA, dal quadro conoscitivo e dalla coerenza complessiva del PUC. Non ricorreva alcuna delle situazioni che impongono una motivazione rafforzata.

Affidamento qualificato alla trasformazione edificatoria o produttiva

Non sussisteva un affidamento qualificato del proprietario, poiché mancavano titoli edilizi legittimi, convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune o giudicati favorevoli. Le ordinanze di demolizione, il diniego di condono e il vincolo paesaggistico confermavano la non conformità delle opere e la vocazione agricola del suolo.

Adeguatezza dell’istruttoria comunale

L’istruttoria è stata ritenuta ampia e adeguata. Il PUC era preceduto da elaborati conoscitivi relativi alla pianificazione sovraordinata e comunale, alle risorse, ai vincoli, alle infrastrutture, alle dinamiche insediative e alla ricognizione delle ordinanze di demolizione. Non emergevano carenze istruttorie macroscopiche.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, oggetto del parere.

  • legge regionale Campania n. 16/2004

    Costituisce, insieme al regolamento regionale n. 5/2011, il quadro regionale per la formazione del Piano urbanistico comunale.

  • Regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Disciplina il procedimento di formazione, approvazione e verifica di coerenza del PUC.

  • art. 3, comma 4, Regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Attribuisce alla Città metropolitana la verifica della coerenza del PUC con le strategie sovracomunali del PTC.

  • art. 3, comma 5, Regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Riguarda l’approvazione del PUC, della VAS e della Sintesi non tecnica.

  • art. 52 NTA del PUC

    Definisce e disciplina le Aree agricole di particolare rilevanza agronomica, classificate E4.

  • art. 54 NTA del PUC

    Disciplina la zona E6 – Le Masserie, comprendente nuclei rurali di interesse storico-testimoniale.

  • art. 32, legge n. 326/2003

    È stato richiamato in relazione all’istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente e definita con diniego.

  • art. 32, comma 27, lettera d), legge n. 326/2003

    È stato posto a fondamento del diniego di condono per la non condonabilità delle opere.

  • d.lgs. n. 42/2004

    Rileva per il vincolo paesaggistico gravante sull’area e per la valutazione della non conformità delle opere.

Massime di principio

  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o altri elementi macroscopici di eccesso di potere; il giudice non può sostituire la propria valutazione di merito a quella dell’amministrazione.
  • In sede di formazione di uno strumento urbanistico generale, la destinazione impressa a una singola area non necessita, di regola, di una motivazione puntuale autonoma, essendo sufficiente che le ragioni siano desumibili dai criteri generali del piano, dai documenti di accompagnamento e dalla coerenza complessiva delle scelte pianificatorie.
  • La motivazione urbanistica deve essere rafforzata soltanto in presenza di situazioni specifiche, quali il superamento degli standard minimi, convenzioni di lottizzazione o accordi equivalenti, giudicati favorevoli sul diniego di titoli edilizi o la trasformazione in zona agricola di un’area limitata interclusa da fondi legittimamente edificati.
  • La destinazione agricola di un’area può essere legittimamente giustificata non solo da esigenze di produzione agricola immediata, ma anche da finalità di ordinato governo del territorio, tutela paesaggistica, limitazione del consumo di suolo e mantenimento dell’equilibrio tra aree libere ed edificate.
  • La mera aspettativa del proprietario a una destinazione edificatoria o a una destinazione urbanistica non peggiorativa non costituisce affidamento qualificato; quest’ultimo richiede specifiche situazioni giuridiche, come convenzioni urbanistiche, accordi con l’amministrazione o giudicati favorevoli.
  • La presenza di manufatti abusivi, ordinanze di demolizione, diniego di condono e vincoli paesaggistici non radica un affidamento alla trasformazione edificatoria del fondo e può essere considerata dall’amministrazione nella pianificazione e nella tutela della destinazione agricola.

Impugnazione della destinazione agricola nel PUC di Somma Vesuviana

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal proprietario di un fondo sito nel Comune di Somma Vesuviana contro la deliberazione consiliare n. 88 del 29 dicembre 2023, con cui sono stati approvati il Piano urbanistico comunale, la VAS e la Sintesi non tecnica. La contestazione concerne la conferma della destinazione agricola del fondo, classificato in Z.T.O. E4 – Aree agricole di particolare rilevanza agronomica.

Premesse fattuali e procedimento di pianificazione

Il fondo era già classificato in zona agricola E dal PRG del 1983. Sul terreno insistevano manufatti realizzati senza titolo, destinatari di ordinanze di sospensione dei lavori e demolizione, nonché di un successivo ordine di demolizione del 2022. L’istanza di condono presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 era stata respinta nel 2022, anche per la localizzazione in zona agricola e in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

Il nuovo PUC era stato adottato nel 2022, pubblicato e sottoposto alla presentazione di 318 osservazioni, esaminate dall’amministrazione. Il piano era stato quindi trasmesso alla Città metropolitana di Napoli per la verifica di coerenza con le strategie sovracomunali del PTC. La Città metropolitana aveva reso una dichiarazione di coerenza subordinata al superamento di rilievi, senza ingerirsi nelle scelte comunali di zonizzazione.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, articolato in:

  • difetto di istruttoria;
  • difetto di motivazione;
  • irragionevolezza e manifesta irrazionalità;
  • disparità rispetto ai fondi limitrofi.

Secondo il ricorrente, il proprio fondo sarebbe stato trasformato in un’“isola” agricola circondata da aree produttive e avrebbe dovuto ricevere una diversa destinazione urbanistica.

Integrazione istruttoria

Con parere interlocutorio del 16 ottobre 2025, la Sezione ha disposto l’acquisizione di una relazione del Comune sulle ragioni della differenziazione urbanistica del fondo rispetto alle aree circostanti. Il Comune ha chiarito che il terreno è inserito in un comparto agricolo di più ampia consistenza, caratterizzato da frutteti, oliveti e vigneti, e che la classificazione E4 mira a preservare la particolare rilevanza agronomica dell’area.

Il Comune ha inoltre evidenziato la contiguità con la Masseria Di Sarno, classificata E6 – Le Masserie, quale nucleo rurale di interesse storico-testimoniale. Ha richiamato anche la presenza degli abusi edilizi, delle ordinanze di demolizione e del diniego di condono, censiti nel quadro conoscitivo del PUC.

Principi sul sindacato delle scelte urbanistiche

La Sezione ha ribadito che la pianificazione urbanistica non consiste nella mera distribuzione delle potenzialità edificatorie connesse alla proprietà privata. Essa costituisce un intervento dell’ente esponenziale sul territorio, volto a perseguire uno sviluppo complessivo e armonico, tenendo conto delle esigenze edificatorie, ambientali, paesaggistiche, sanitarie ed economico-sociali della comunità.

Le scelte di piano costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per vizi macroscopici, quali palese illogicità, irragionevolezza o travisamento. Il sindacato è estrinseco e non consente di verificare se la scelta urbanistica sia semplicemente più o meno condivisibile nel merito.

Motivazione della destinazione urbanistica

In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l’amministrazione non deve normalmente motivare in modo puntuale la destinazione di ogni singola particella. È sufficiente che le ragioni della scelta risultino dai criteri generali del piano, dalla relazione di accompagnamento, dalle NTA e dalla coerenza complessiva dell’impianto pianificatorio.

Una motivazione rafforzata è necessaria soltanto in presenza di circostanze particolari, come il superamento degli standard urbanistici, una convenzione di lottizzazione o un accordo equivalente, un giudicato favorevole sul diniego di un titolo edilizio oppure la trasformazione in zona agricola di un’area limitata interclusa da fondi legittimamente edificati.

Valutazione della collocazione del fondo

La Sezione ha escluso che il lotto costituisca un’isola agricola isolata. Dalla cartografia e dalle controdeduzioni comunali risulta che esso è inserito in un comparto agricolo più ampio, insieme ad altri terreni classificati E4. Le aree produttive D1 e D2 sono collocate in posizione distinta, lungo gli assi viari principali, secondo le direttive del PTC.

La vicinanza della Masseria Di Sarno rafforza la coerenza della destinazione agricola, poiché il piano mira a conservare i nuclei rurali storici e il paesaggio agrario circostante, evitando nuove destinazioni produttive incompatibili con la continuità e la leggibilità storica del territorio.

La conferma della destinazione agricola non costituisce inoltre una reformatio in peius, poiché il fondo era già classificato come agricolo dal PRG previgente. La destinazione agricola può essere giustificata anche da obiettivi di tutela del territorio, contenimento dell’edificazione e limitazione del consumo di suolo, senza che sia indispensabile dimostrare una funzione agricola produttiva immediata.

Assenza di affidamento qualificato

Il ricorrente non disponeva di un affidamento qualificato alla trasformazione edificatoria o produttiva del fondo. Mancavano titoli edilizi legittimi, convenzioni di lottizzazione, accordi con il Comune o giudicati favorevoli.

La presenza di manufatti abusivi, delle ordinanze di demolizione, del diniego di condono e del vincolo paesaggistico deponeva, al contrario, per la consapevolezza della non conformità urbanistica delle opere. La mera aspettativa a una destinazione più favorevole o alla conservazione di una determinata destinazione urbanistica non è sufficiente a limitare la discrezionalità pianificatoria comunale.

Adeguatezza dell’istruttoria

La Sezione ha ritenuto adeguata l’istruttoria svolta dal Comune. Il PUC era corredato da un articolato quadro conoscitivo, comprendente la pianificazione sovraordinata e comunale, le risorse, i vincoli, le proprietà pubbliche, le infrastrutture, l’articolazione funzionale del territorio e la ricognizione delle ordinanze di demolizione.

Il Comune aveva quindi considerato la situazione del fondo, la presenza dei manufatti abusivi, i vincoli paesaggistici, l’inserimento nel comparto agricolo e le dinamiche insediative e produttive dell’area. Non sono emerse carenze istruttorie tali da compromettere la legittimità del PUC.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso, non ravvisando manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione, difetto di istruttoria o lesione di un affidamento qualificato. L’istanza cautelare è stata assorbita e il parere è stato reso per il rigetto del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeAree protette, fauna e floraRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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