Sentenza n. 10518/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento del decreto direttoriale n. 11 del 25 gennaio 2023 e Allegato A relativo all’annullamento dell’assegnazione e del pagamento del contributo determinato con d.d. 23 dicembre 2022 rep. n. 2220 a favore di richiedenti individuati ai sensi del d.m. 9 giugno 2022, rep. n. 236, così come modificato dal d.m. 20 luglio 2022, rep. n. 291; - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente anche non conosciuto e/o non comunicato, ivi compreso il decreto n. 236 del 9 giugno 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale che ha annullato l’assegnazione e il pagamento di un contributo destinato a lavoratori dello spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto direttoriale n. 11 del 25 gennaio 2023 e l’Allegato A, con cui il Ministero della Cultura aveva annullato l’assegnazione e il pagamento del contributo precedentemente disposto con decreto del 23 dicembre 2022. Il beneficio era previsto dal d.m. 9 giugno 2022, come modificato dal d.m. 20 luglio 2022, in attuazione dell’art. 89 del d.l. n. 18/2020 e dell’art. 1, comma 352, della l. n. 234/2021, per determinati lavoratori dello spettacolo. L’Amministrazione aveva ritenuto che i ricorrenti non possedessero il requisito previsto, poiché titolari di rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e non di rapporti a tempo determinato. Con il primo motivo sono stati dedotti lesione del legittimo affidamento, violazione della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse illegittimamente annullato il precedente provvedimento di assegnazione per rimediare a un proprio errore istruttorio. Con il secondo motivo sono stati dedotti eccesso di potere, contraddittorietà e illogicità tra atti, poiché sarebbe stata annullata soltanto l’assegnazione e il pagamento del contributo, senza eliminare integralmente il precedente decreto. In via derivata, i ricorrenti hanno censurato il d.m. 9 giugno 2022, sostenendo che avesse illegittimamente limitato il beneficio ai lavoratori a tempo determinato, in contrasto con l’art. 89 del d.l. n. 18/2020 e con il principio di parità di trattamento, escludendo i lavoratori con altre tipologie contrattuali. Il Ministero ha eccepito la tardività delle censure rivolte contro il decreto ministeriale e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili per tardività le censure rivolte contro il d.m. 9 giugno 2022, ritenendo che i ricorrenti conoscessero o dovessero conoscere la limitazione del beneficio ai lavoratori a tempo determinato almeno dal 7 luglio 2022, data di pubblicazione dell’avviso, o comunque dalla presentazione della domanda, il cui termine scadeva il 22 luglio 2022. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 21 marzo 2023, è stato superato il termine decadenziale di sessanta giorni. Nel merito, il TAR ha respinto le ulteriori censure. La normativa applicabile individuava tassativamente i beneficiari nei lavoratori dello spettacolo che prestavano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli. Il lavoro intermittente a tempo indeterminato non è stato ritenuto equiparabile al lavoro a tempo determinato, poiché difetta della temporaneità della prestazione richiesta dalla disciplina del beneficio. L’Amministrazione non disponeva quindi di discrezionalità per estendere il contributo a categorie non contemplate dalla legge e dal bando. È stato escluso anche il legittimo affidamento, poiché l’assegnazione originaria era stata determinata da erronee autodichiarazioni dei ricorrenti e il decreto provvisorio del 23 dicembre 2022 prevedeva espressamente la possibilità di revoca a seguito di ulteriori verifiche. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nelle procedure di assegnazione di contributi, le disposizioni della lex specialis devono essere interpretate secondo il loro tenore letterale quando questo è chiaro. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna dei ricorrenti al pagamento di 4.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 89 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
Costituisce la base legislativa del Fondo destinato al sostegno dei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e dell’audiovisivo.
art. 1, comma 352, l. 30 dicembre 2021, n. 234
misura di sostegno economico temporaneo, ai soli lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
Individua in modo tassativo la platea dei beneficiari del contributo, riferendola ai lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
art. 2, comma 1, lettera a), d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli
Definisce la categoria di lavoratori dello spettacolo cui è riservato il beneficio; il requisito del rapporto a tempo determinato non è posseduto dai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato.
art. 5 del decreto direttoriale 23 dicembre 2022, rep. n. 2220
Prevede la facoltà dell’Amministrazione di revocare l’assegnazione del contributo a seguito di ulteriori verifiche.
art. 1362 c.c.
Il criterio letterale di interpretazione degli atti amministrativi e della lex specialis assume rilievo preminente nelle procedure di assegnazione di contributi quando la disposizione è chiara e non presenta significati dubbi.
art. 60 c.p.a.
Il termine decadenziale di sessanta giorni per la notificazione del ricorso rende tardiva l’impugnazione del decreto ministeriale proposta oltre tale termine.
Massime di principio
- Quando la legge e il bando individuano tassativamente i beneficiari di un contributo pubblico mediante il requisito del rapporto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore intermittente con contratto a tempo indeterminato non può essere equiparato al beneficiario, anche se la prestazione è resa in modo discontinuo o presenta caratteristiche analoghe sotto altri profili.
- Nelle procedure di assegnazione di contributi pubblici, l’amministrazione non può estendere il beneficio a categorie non contemplate dalla disciplina legislativa o dalla lex specialis, poiché l’attività di erogazione è vincolata ai requisiti normativamente previsti.
- Quando la lex specialis di una procedura di contributo contiene una disposizione chiara sulla platea dei beneficiari, essa deve essere interpretata secondo il criterio letterale; non è consentito ricorrere a criteri interpretativi sussidiari per includere categorie contrattuali escluse dal testo.
- L’assegnazione provvisoria di un contributo non determina un legittimo affidamento tutelabile se il beneficiario è privo ab origine del requisito di partecipazione e il provvedimento di assegnazione prevede espressamente la possibilità di revoca dopo ulteriori verifiche.
- La contestazione della limitazione della platea dei beneficiari contenuta in un decreto ministeriale deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dell’atto o, comunque, dalla conoscenza della limitazione acquisita attraverso la partecipazione alla procedura e la presentazione della domanda.
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