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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13797/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La difesa ha valorizzato, implicitamente, la necessità di una diversa valutazione della offensività della condotta e della quantità di stupefacente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha ritenuto congrua ed esaustiva la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il quantitativo di cocaina rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato, pari a 521 dosi medie singole, insieme a sostanza da taglio, bilancino di precisione e foglio manoscritto con contabilità, elementi ritenuti indicativi di un'attività di spaccio su larga scala e incompatibili con la lieve entità. Conseguentemente, ha confermato gli effetti della decisione di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice applicata per la condanna per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    ipotesi di lieve entità esclusa, perché il fatto presentava modalità concrete e quantità di droga incompatibili con un'offensività attenuata.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi indicati dalla norma, sia con riguardo alle modalità dell'azione sia con riguardo all'oggetto materiale del reato, senza attribuire rilievo esclusivo al solo peso ponderale della sostanza.
  • La lieve entità è incompatibile con condotte che, per quantità di dosi ricavabili, presenza di strumenti tipici dello spaccio e modalità organizzate dell'azione, rivelino un'attività di cessione sistematica o su larga scala.
  • In materia di detenzione ai fini di spaccio, il grado di offensività può essere desunto in concreto dal principio attivo e dal numero delle dosi potenzialmente immettibili sul mercato, non dal solo dato del peso lordo.
  • Il cosiddetto piccolo spaccio si caratterizza per la modesta entità delle dosi divulgabili, normalmente conteggiabili a decine; la disponibilità di dosi conteggiabili a centinaia è indice incompatibile con la fattispecie lieve.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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