L.R. Veneto 5/2025
Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile e per il contrasto della diffusione delle microplastiche nelle acque interne e marine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto promuove la sostituzione, nel settore ittico, dei contenitori in polistirene con contenitori in materiale sostenibile, introduce misure di informazione e tracciabilità e prevede una sanzione dal 1° gennaio 2030 per chi continuerà a usare polistirene. Stanziate anche risorse per campagne informative negli esercizi 2025-2026.
Sostituzione dei contenitori ittici in polistirene con materiali sostenibili e misure anti-microplastiche
Sostituzione dei contenitori ittici in polistirene e contrasto alle microplastiche
La legge regionale del Veneto favorisce la transizione del settore della pesca verso contenitori per prodotti ittici realizzati con materiali sostenibili, con l’obiettivo di ridurre rifiuti e dispersione di microplastiche nelle acque marine e interne. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale veneto.
Finalità e nozione di materiale sostenibile
La Regione persegue la sostituzione dei contenitori in polistirene con contenitori in materiale sostenibile, in un’ottica di economia circolare, tutela dell’ambiente marino e dell’ecosistema e prevenzione della dispersione di microplastiche durante prelievo, trasporto e commercializzazione del prodotto ittico. Per materiale sostenibile si intende quello conforme ai criteri di eco-sostenibilità del regolamento (UE) 2024/1781.
Misure promosse dalla Giunta regionale
Per attuare gli obiettivi della legge, la Giunta regionale promuove:
- la sostituzione dei contenitori in polistirene con contenitori in materiale sostenibile, non frammentabili, galleggianti e idonei al contatto con alimenti, garantendo sostenibilità ambientale, sicurezza igienico-sanitaria e tracciabilità;
- l’acquisto e l’installazione di macchinari e accessori presso mercati ittici o altri luoghi, pubblici o privati, previo accordo con i soggetti interessati e autorizzazione delle autorità competenti, per la pulitura o sostituzione dei contenitori.
La Giunta può inoltre stipulare accordi o intese con soggetti pubblici e privati per attuare tali misure e per promuovere materiali innovativi e materie prime alternative alla plastica, con percentuali crescenti di materia prima riutilizzabile o riciclabile.
Obbligo di sostituzione dal 1° gennaio 2030
Dal 1° gennaio 2030 i contenitori di prodotti ittici usati nel prelievo, nel trasporto o nella commercializzazione devono essere realizzati solo ed esclusivamente con i materiali sostenibili richiamati dalla legge. La previsione introduce quindi un termine finale preciso oltre il quale l’uso del polistirene non è più consentito.
Tracciabilità dei contenitori
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per la pesca professionale e l’acquacoltura, deve emanare disposizioni per definire le modalità di tracciabilità dei contenitori in materiale sostenibile.
Informazione e sensibilizzazione
La Giunta regionale, anche tramite accordi o intese con soggetti pubblici o privati, sostiene campagne informative e iniziative di sensibilizzazione:
- verso gli operatori della pesca, per diffondere informazioni utili alla sostituzione dei contenitori e all’uso di macchinari/accessori per la pulitura o sostituzione;
- verso i consumatori, per promuovere pratiche di consumo sostenibile con riferimento ai contenitori in materiale sostenibile.
Sanzioni
Dal 1° gennaio 2030 ai soggetti operanti nel settore ittico che utilizzano contenitori in polistirene si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro.
Copertura finanziaria
Per le campagne di informazione e sensibilizzazione è autorizzata una spesa di 20.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026. La copertura avviene con le risorse della Missione 16, Programma 02, Titolo 1 del bilancio 2025-2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 34/2024.
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