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Legge

L.R. Veneto 8/2025

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 8/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riorganizza il trasporto pubblico locale del Veneto introducendo le Agenzie per il trasporto pubblico locale nei bacini territoriali ottimali e omogenei, ridefinendo competenze di Regione, province, Città metropolitana di Venezia e comuni. Prevede perimetrazione dei bacini e atti attuativi entro 3 mesi, piena operatività delle Agenzie entro il 31 dicembre 2026 e decorrenza delle funzioni associate dal relativo provvedimento regionale.

Riforma del trasporto pubblico locale veneto e istituzione delle Agenzie di bacino

Riforma del trasporto pubblico locale e istituzione delle Agenzie

La legge regionale del Veneto n. 8 del 24 giugno 2025 modifica in modo esteso la disciplina del trasporto pubblico locale contenuta nella legge regionale n. 25/1998. Il provvedimento sposta l’assetto organizzativo verso bacini territoriali ottimali e omogenei e introduce le Agenzie per il trasporto pubblico locale come soggetti di esercizio associato delle funzioni di programmazione, affidamento e gestione.

Finalità e principi generali

La Regione rafforza il coordinamento unitario del sistema, valorizzando l’integrazione tra enti locali, Agenzie, aziende e utenti. Tra gli obiettivi esplicitati figurano:

  • l’esercizio associato delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale;
  • la promozione di servizi flessibili, anche a chiamata, in sostituzione o integrazione di linee a percorso fisso;
  • il monitoraggio permanente dei dati di mobilità e il supporto decisionale regionale;
  • lo scambio di informazioni tra i soggetti del sistema.

Bacini territoriali ottimali e omogenei

Il territorio regionale è suddiviso, per il trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, in bacini territoriali ottimali e omogenei ai sensi della normativa statale sui servizi pubblici locali. I bacini possono non coincidere con i confini provinciali o della Città metropolitana di Venezia.

Il perimetro è stabilito dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e, in prima applicazione, gli enti affidanti interessati. La delimitazione avviene secondo criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e secondo principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza. Il perimetro può essere successivamente modificato con analogo procedimento.

Riparto delle funzioni tra Regione, province, Città metropolitana e comuni

La Regione mantiene le funzioni di indirizzo politico-programmatico e coordinamento generale. In particolare:

  • definisce il perimetro dei bacini e gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie;
  • approva le linee guida per le politiche tariffarie e per i piani di bacino;
  • svolge monitoraggio, controllo e gestione del sistema informativo regionale dei trasporti;
  • può avvalersi di Infrastrutture Venete S.r.l.

Province, Città metropolitana di Venezia e comuni esercitano le funzioni in forma associata tramite le Agenzie. Alle province e alla Città metropolitana sono attribuite la pianificazione di bacino, la programmazione dei servizi minimi extraurbani e l’approvazione dei sistemi tariffari di competenza. Ai comuni restano le funzioni relative ai servizi urbani e ad altre competenze locali, sempre nel quadro dell’organizzazione associata.

Agenzie per il trasporto pubblico locale

In ciascun bacino territoriale è istituita una Agenzia per il trasporto pubblico locale, configurata come forma di cooperazione per l’esercizio associato delle funzioni degli enti locali. Le Agenzie assumono la qualifica di ente di governo ai sensi della normativa statale e, di regola, sono società di capitali costituite obbligatoriamente in forma associata. Solo in presenza di specifiche condizioni attestate dagli indirizzi regionali, possono assumere forma di ente pubblico con personalità giuridica e autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.

Le Agenzie sono partecipate dalla Regione, anche tramite Infrastrutture Venete S.r.l., dalle province, dalla Città metropolitana di Venezia e dai comuni affidanti del bacino. La Giunta regionale approva criteri e percentuali di partecipazione.

Le Agenzie gestiscono programmazione, affidamenti, contratti di servizio, rendicontazione, monitoraggio, qualità, sistema tariffario integrato e subentro nei contratti in essere. Possono inoltre svolgere ulteriori funzioni nel settore della mobilità pubblica collettiva, come sosta, parcheggi, sistemi informativi e sharing mobility.

Organi, durata e funzionamento delle Agenzie

Nella forma societaria, organi amministrativi e di controllo sono nominati dall’assemblea dei soci secondo lo statuto e nel rispetto della disciplina sulle società partecipate. Nella forma di ente pubblico, l’ordinamento prevede assemblea, consiglio di amministrazione, presidente, direttore e organo di controllo.

Il consiglio di amministrazione, il presidente e l’organo di controllo durano al massimo tre anni; i componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi, salvo nuova nomina dopo almeno tre anni dal secondo mandato consecutivo.

Il direttore è nominato dall’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione tra gli iscritti ad apposito elenco regionale. La tenuta dell’elenco è demandata alla Giunta regionale nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Finanziamento e risorse

I costi di funzionamento delle Agenzie, inclusi quelli per incentivare l’offerta e migliorare la qualità del servizio, sono coperti dagli enti affidanti mediante le risorse già destinate al pagamento dell’IVA del servizio affidato. Le linee guida regionali definiscono le modalità di stanziamento e versamento, anche nei casi in cui l’IVA non costituisca un onere effettivo per gli enti.

Le Agenzie sono costituite con risorse umane, strumentali e finanziarie messe a disposizione dagli enti partecipanti, in proporzione alla quota di partecipazione e, per il personale, su base esclusivamente volontaria. La legge dichiara espressamente la neutralità finanziaria dell’intervento.

Piani di bacino e pianificazione dei servizi

La riforma sostituisce il riferimento ai “piani di bacino” con i “piani dei bacini territoriali ottimali e omogenei”. Tali piani sono predisposti e approvati nell’ambito della gestione associata e devono coordinarsi con i piani di settore.

Le nuove Agenzie approvano i piani di bacino di competenza e si occupano della programmazione dell’offerta, dell’affidamento dei servizi, della gestione dei contratti e della tariffazione. La Regione detta indirizzi e linee guida per la redazione dei piani, per l’affidamento e per l’informazione all’utenza.

Poteri sostitutivi

La Giunta regionale può esercitare poteri sostitutivi, previa diffida e fissazione di un termine congruo, in caso di inattività:

  • degli enti locali, per la costituzione delle Agenzie nel termine previsto;
  • delle Agenzie, per l’ordinaria erogazione del servizio.

In caso di perdurante inadempimento, può nominare un commissario ad acta o provvedere direttamente. Il commissario resta in carica al massimo sei mesi, rinnovabili una sola volta, e le relative spese sono a carico dell’ente inadempiente.

Regime transitorio e decorrenza

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale approva il perimetro dei bacini; entro i tre mesi successivi approva gli indirizzi per la costituzione delle Agenzie e le linee guida per gli statuti. Gli enti locali affidanti devono completare gli adempimenti per la piena operatività delle Agenzie entro il 31 dicembre 2026.

Le Agenzie subentrano nei rapporti giuridici e nei contratti in essere relativi alle attività di competenza, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dei contratti trasferiti. I contratti e le concessioni vigenti restano efficaci fino a modifica o sostituzione. Le nuove funzioni associate decorrono solo dalla data del provvedimento della Giunta regionale che attesta il completamento di tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività.

Specificità della Provincia di Belluno

Restano ferme le disposizioni speciali di tutela della specificità della Provincia di Belluno previste dalla legge regionale n. 25/2014, richiamate espressamente dalla norma di rinvio.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

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