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Legge

L.R. Veneto 7/2025

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 7/2025 aggiorna la disciplina della circolazione sulle strade silvo-pastorali: amplia le deroghe ai divieti, introduce l’obbligo di contrassegno per i veicoli autorizzati, disciplina la segnalazione delle attività di recupero e prevede nuove sanzioni. Non contiene limiti temporali di applicazione; opera dall’entrata in vigore e modifica la l.r. n. 14/1992.

Modifiche alla disciplina veneta della viabilità silvo-pastorale

Modifiche alla disciplina veneta della viabilità silvo-pastorale

La legge regionale del Veneto n. 7 del 17 giugno 2025 interviene sulla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, aggiorando le regole di accesso e circolazione sulle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto.

Circolazione vietata e nuove deroghe

Resta fermo il divieto generale di circolazione dei veicoli a motore sulle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate, ma il testo sostituito dell’articolo 4 amplia e precisa le eccezioni ammesse. Possono transitare i mezzi:

  • impiegati nei lavori agricoli e forestali;
  • di vigilanza e antincendio, compresa la vigilanza ittico-venatoria svolta dalle guardie giurate volontarie di associazioni riconosciute;
  • di assistenza sanitaria e veterinaria;
  • dei proprietari dei fondi, titolari di altri diritti reali, affittuari e locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario per raggiungerli;
  • di chi debba transitare per motivi professionali;
  • dei soggetti che supportano attività di tutela ambientale e gestione della fauna organizzate da enti pubblici, oppure proposte o organizzate da associazioni e riconosciute da enti pubblici, con esclusione dell’attività venatoria;
  • dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata e sono iscritti negli elenchi provinciali;
  • dei soggetti autorizzati che operano secondo i Piani regionali di contenimento delle specie selvatiche invasive e del cinghiale, per accedere e recedere dalla postazione di controllo autorizzata;
  • dei soggetti impegnati in attività programmate di manutenzione, ripristino e posa della segnaletica sui sentieri ricadenti nel territorio servito dalla strada silvo-pastorale.

Contrassegni obbligatori per i veicoli autorizzati

Per i mezzi ammessi alla circolazione sono introdotti specifici contrassegni comunali:

  • per le categorie dalla lettera a) alla lettera e) del comma 1, il contrassegno è rilasciato dal Comune, anche a titolo oneroso, su modello approvato dalla Giunta regionale e deve riportare gli estremi identificativi del veicolo;
  • per le categorie dalla lettera f) alla lettera h), il contrassegno è rilasciato dal Comune a titolo gratuito, anche con validità temporanea, su modello approvato dalla Giunta regionale e deve riportare gli estremi identificativi del veicolo.

Sospensione cautelativa delle deroghe

I sindaci dei comuni interessati possono sospendere, con ordinanza motivata, in via cautelativa e temporanea, la deroga prevista per i soggetti autorizzati ai piani di contenimento delle specie invasive e del cinghiale, quando ciò sia giustificato dal pregiudizio alla pubblica sicurezza.

Segnalazione preventiva delle attività di recupero

La nuova disposizione sull’attività di recupero impone ai soggetti autorizzati di segnalare preventivamente l’attività:

  • all’istituto di gestione venatoria territorialmente competente;
  • contestualmente, al Servizio di vigilanza pubblica ittico-venatoria provinciale.

L’autorizzazione al transito non vale in assenza di tale preventiva segnalazione. Le modalità attuative e le regole operative sono demandate a un apposito provvedimento della Giunta regionale.

Sanzioni

La legge aggiorna il regime sanzionatorio previsto dalla legge regionale n. 14/1992. È punita con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000:

  • la violazione delle nuove disposizioni sui contrassegni per i mezzi autorizzati;
  • la violazione delle regole sulla segnalazione preventiva delle attività di recupero.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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