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Sentenza

Sentenza del 09/04/2019 n. 75 - Corte Costituzionale

Contenzioso -Ricorso e introduzione-Termini processuali - Notificazione- Inapplicabilità del computo giornaliero ex art.155 c.p.c. per il processo telematico - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio d'appello, l'impugnazione era stata notificata via PEC l'ultimo giorno utile, dopo le ore 21 ma prima delle ore 24. Secondo l'interpretazione allora prevalente dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, la notifica si sarebbe perfezionata per il mittente alle ore 7 del giorno successivo, rendendo tardivo l'appello. La Corte di appello di Milano ha ritenuto che tale disciplina violasse gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché equiparava irragionevolmente domicilio fisico e domicilio digitale e impediva al notificante di utilizzare integralmente l'ultimo giorno utile, fino alla mezzanotte.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto la questione e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 nella parte in cui differiva alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento della notifica per il mittente. Per le notifiche PEC con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notifica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione, mentre resta differita alle ore 7 del giorno successivo per il destinatario. È stata quindi applicata la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

Norme richiamate

  • Art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

    La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.

    La Corte ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui differiva alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento della notifica per il mittente. Il differimento resta valido solo nei confronti del destinatario, per tutelarne il riposo.

  • Art. 147 del codice di procedura civile

    Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

    Il limite orario è funzionale alla tutela del destinatario nelle notifiche tradizionali. Applicato alla PEC, non può comprimere il termine del notificante, poiché il sistema telematico consente la ricezione anche oltre le ore 21.

  • Art. 155, commi quarto e quinto, del codice di procedura civile

    Il termine computato a giorni scade allo spirare dell'ultimo giorno.

    Il termine giornaliero, compreso quello per proporre impugnazione, deve essere fruibile integralmente fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno, salvo specifiche preclusioni normative.

  • Art. 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012

    Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.

    La disciplina del deposito telematico conferma che gli atti processuali possono essere validamente trasmessi entro la fine del giorno di scadenza, valorizzando le caratteristiche proprie del sistema telematico.

  • Art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53

    Recepisce la regola della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per le notifiche telematiche: il momento perfezionativo può essere diverso per notificante e destinatario.

  • Articoli 3, 24 e 111 della Costituzione

    La disciplina è stata ritenuta lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, del diritto di difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, perché sottraeva irragionevolmente al notificante parte dell'ultimo giorno utile.

Massime di principio

  • Nelle notifiche via PEC, se la ricevuta di accettazione è generata tra le ore 21 e le ore 24 dell'ultimo giorno utile, la notifica si perfeziona per il mittente al momento della generazione della ricevuta, non alle ore 7 del giorno successivo.
  • Il differimento alle ore 7 del giorno successivo opera nei confronti del destinatario e tutela il suo periodo di riposo, ma non può ridurre il termine processuale spettante al notificante.
  • La scissione soggettiva degli effetti della notificazione comporta che notificante e destinatario possano avere momenti diversi di perfezionamento della stessa notifica.
  • Il termine processuale computato a giorni deve essere normalmente utilizzabile fino alla mezzanotte dell'ultimo giorno, anche quando l'atto viene trasmesso telematicamente.
  • È essenziale verificare e conservare le ricevute PEC, in particolare la ricevuta di accettazione e quella di avvenuta consegna, perché la loro data e il loro orario possono determinare la tempestività dell'atto.

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