Sentenza del 09/04/2019 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Novara
Per i crediti erariali, se non è intervenuta decisione che comporti l'applicabilità dell'actio judicati, la prescrizione ha natura quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, se tra la notifica dell'atto impositivo o della pretesa tributaria e la sua impugnazione sono trascorsi almeno cinque anni, il credito si prescrive, salvo che nel frattempo sia intervenuta una decisione giudiziale definitiva idonea a far decorrere il termine dell'actio judicati. Il testo non indica una specifica decisione, né il concreto esito processuale tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda il termine di prescrizione applicabile ai crediti erariali e ai tributi con cadenza annuale, tra cui IRAP, IRPEF, canone RAI, diritto annuale CCIAA, imposta di registro, TARSU e TIA. In assenza di una decisione giudiziale definitiva che renda applicabile l'actio judicati, il testo sostiene che la prescrizione sia quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. Le imposte annuali sono considerate obbligazioni autonome per ciascun periodo d'imposta, anche se l'obbligazione tributaria ha natura pubblicistica e può essere oggetto di esecuzione ripartita.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
prescrizione quinquennale
È individuato come fondamento della prescrizione quinquennale dei crediti tributari periodici, quando non sia intervenuta una decisione giudiziale definitiva.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva
La norma viene richiamata per evidenziare la natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria, senza escludere l'autonomia dei singoli periodi d'imposta.
Actio judicati
In presenza di una decisione giudiziale definitiva, la prescrizione non viene valutata secondo il termine ordinario del credito tributario periodico, ma secondo il regime applicabile all'obbligazione risultante dal giudicato.
Massime di principio
- Per i tributi periodici, in assenza di un giudicato, occorre verificare se siano trascorsi almeno cinque anni dalla notifica dell'atto o dalla scadenza rilevante, senza atti interruttivi validi.
- Ogni annualità d'imposta costituisce, in linea generale, un'obbligazione autonoma: la prescrizione deve quindi essere calcolata separatamente per ciascun anno.
- La notifica di un atto tributario non rende automaticamente il credito imprescrittibile né trasforma di per sé il termine in quello decennale del giudicato.
- Se interviene una decisione giudiziale definitiva, il termine di prescrizione può cambiare e deve essere valutato in relazione all'actio judicati.
- La qualificazione pubblicistica del tributo non elimina la necessità di verificare concretamente il termine di prescrizione e gli eventuali atti interruttivi.
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