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Sentenza

Sentenza del 09/04/2019 n. 106 - Comm. Trib. Prov. Savona

RISCOSSIONE - Avviso di intimazione - impugnazione - eccezione di prescrizione del credito tributario - effetto interruttivo della pendenza di ricorso per cassazione sul diniego di autotutela riguardante la prodromica cartella di pagamento per imposte dirette - non ravvisabilità - maturazione della prescrizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento relativo a IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e interessi per gli anni 1999 e 2003, eccependo principalmente la prescrizione del credito. La cartella di pagamento era stata notificata il 22 febbraio 2005, mentre l'intimazione era stata notificata il 4 maggio 2017. Il contribuente sosteneva che la pendenza del giudizio di Cassazione relativo al diniego di autotutela sulla cartella non avesse interrotto né sospeso la prescrizione. Sono stati inoltre contestati il difetto di motivazione degli interessi, vizi di sottoscrizione e competenza, l'omessa indicazione dell'autorità giudiziaria e l'ammontare di aggio, interessi di mora e spese.

La decisione

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione. Ha stabilito che il giudizio relativo al diniego di autotutela riguardava esclusivamente quel provvedimento e non costituiva un'azione diretta alla tutela del credito tributario; pertanto, la sua pendenza, compreso il ricorso per Cassazione, non aveva efficacia interruttiva della prescrizione. Anche applicando il termine decennale, ritenuto il più favorevole all'amministrazione, tra la notifica della cartella del 22 febbraio 2005 e l'intimazione del 4 maggio 2017 era decorso un periodo superiore a dieci anni senza atti interruttivi validi. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti e le spese di lite sono state compensate per la mancata costituzione dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 2943 c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo; la stessa è altresì interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.

    L'effetto interruttivo non deriva da qualsiasi domanda giudiziale, ma solo da quella diretta a tutelare concretamente il diritto cui si riferisce la prescrizione. Il giudizio sul diniego di autotutela non interrompe la prescrizione del credito tributario sottostante.

  • Art. 2945, comma 2, c.c.

    Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

    La sospensione del decorso prescrizionale durante il giudizio presuppone che il giudizio abbia avuto efficacia interruttiva; tale presupposto mancava nel contenzioso riguardante il diniego di autotutela.

  • Art. 2953 c.c.

    La conversione del termine di prescrizione in quello decennale opera solo quando il credito sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato o da altro titolo giudiziale equiparabile, non per la semplice definitività amministrativa della cartella.

  • Art. 7, comma 1, legge 212/2000

    È stato invocato dal contribuente per contestare la carenza di motivazione dell'intimazione, in particolare riguardo al tasso, al calcolo e alla capitalizzazione degli interessi; il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

  • Art. 17 d.lgs. 112/1999 e art. 29, comma 1, d.l. 78/2010

    Sono stati richiamati per contestare aggio, interessi di mora, spese di esecuzione e altri oneri della riscossione; anche tali questioni non sono state esaminate perché il credito era prescritto.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23397/2016

    La notifica della cartella, in quanto atto amministrativo e non giudicato, non trasforma automaticamente il termine di prescrizione del tributo in quello decennale. Il termine decennale può derivare soltanto da un provvedimento giudiziale definitivo o da un titolo equiparabile.

  • Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 10594/2013

    Un atto interrompe la prescrizione solo se manifesta inequivocabilmente la volontà del titolare di far valere il proprio diritto e contiene una specifica pretesa o richiesta di adempimento.

Massime di principio

  • La pendenza di un giudizio contro il diniego di autotutela non interrompe, di regola, la prescrizione del credito tributario o della cartella, perché tale giudizio riguarda il diniego amministrativo e non costituisce necessariamente un'azione di riscossione del credito.
  • Per verificare la prescrizione occorre individuare la data dell'ultimo atto validamente notificato e idoneo a interromperla, quindi confrontarla con la data dell'atto successivo.
  • La definitività della cartella per mancata impugnazione non equivale a una sentenza passata in giudicato e, da sola, non comporta automaticamente l'applicazione del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
  • Un atto può interrompere la prescrizione solo se proviene dal titolare o da un soggetto legittimato, è validamente notificato e manifesta in modo chiaro la volontà di riscuotere quello specifico credito.
  • Quando il credito risulta prescritto, le contestazioni ulteriori sull'ammontare degli interessi, sull'aggio o sui vizi formali dell'intimazione possono risultare assorbite e non essere esaminate dal giudice.

Testo integrale

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