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Sentenza

Sentenza del 09/04/2019 n. 3201 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo a IIDD e IVA per l’anno 2006, notificato l’11 novembre 2013, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 23 luglio 2013. L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, essendo la società già estinta al momento della notifica e dell’instaurazione del giudizio, il ricorso originario era inammissibile per difetto di capacità processuale e di legittimazione dell’ex liquidatore. In subordine, l’Agenzia ha dedotto il carattere strumentale o simulato della cancellazione e un possibile abuso del diritto. La società ha invece sostenuto che l’avviso avrebbe dovuto essere notificato ai soci, e non alla società estinta rappresentata dal liquidatore.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo. Ha ritenuto decisivo il fatto non contestato che la società fosse stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso e dell’inizio del giudizio. Dopo la cancellazione, la società non aveva più capacità processuale e l’ex liquidatore non era più legittimato a rappresentarla. Non è stata quindi esaminata nel merito la validità della pretesa tributaria né sono state accolte o approfondite le ulteriori contestazioni dell’Agenzia sulla natura simulata della cancellazione. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 382 c.p.c.

    annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c.

    La norma è richiamata in relazione all’impossibilità di proseguire il giudizio quando manca una parte dotata di capacità processuale o di legittimazione, con conseguente definizione del processo senza rinvio.

  • Cassazione civile, Sezione V, ordinanza n. 33278 del 21 dicembre 2018

    la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore

    La cancellazione della società prima della notifica dell’atto impositivo e prima dell’avvio del giudizio impedisce alla società estinta di agire o resistere in giudizio tramite l’ex liquidatore. Un ricorso proposto in nome della società estinta è quindi inammissibile.

Massime di principio

  • Se una società viene cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell’avviso di accertamento e prima dell’instaurazione del giudizio, la società è estinta e non può validamente proporre ricorso né essere rappresentata dall’ex liquidatore.
  • L’ex liquidatore, dopo la cancellazione, non conserva automaticamente la legittimazione processuale a rappresentare la società estinta. Gli atti devono essere indirizzati ai soggetti eventualmente legittimati, come i soci o altri successori nei rapporti tributari, secondo la disciplina applicabile.
  • La tempestiva verifica della situazione della società alla data della notifica dell’atto e alla data di proposizione del ricorso è essenziale: un ricorso presentato da un soggetto privo di capacità o legittimazione può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
  • La cancellazione societaria non impedisce necessariamente ogni pretesa fiscale, ma può imporre all’amministrazione finanziaria di individuare correttamente i destinatari dell’accertamento e i soggetti eventualmente responsabili.
  • Se l’amministrazione ritiene che la cancellazione sia simulata, strumentale o abusiva, deve dimostrarlo; tuttavia, nel caso esaminato, la decisione è stata definita già sulla base del difetto di capacità e legittimazione processuale.

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