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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38636/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva assolto l'imputato dagli reati indicati, denunciando: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello fondato la propria decisione sulla valutazione di una conversazione registrata dall'imputato e acquisita in appello, senza considerarla correttamente; 2) omissione nel dichiarare estinti i reati per prescrizione sopravvenuta durante il giudizio di appello, con conseguente mancata estinzione delle pretese civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, confermando che: il giudice d'appello ha discrezionalità, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., nel disporre la rinnovazione o l'acquisizione di prove e tale scelta non è sindacabile sotto il profilo della valutazione concreta della rilevanza delle prove; in presenza di estinzione del reato sopravvenuta, il giudice d'appello è comunque tenuto a pronunciarsi sull'azione civile e a valutare il compendio probatorio; la Corte di legittimità non può riesaminare il merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 388 cod. pen.

    Articolo richiamato come capo di imputazione; la Corte d'appello ha comunque assolto l'imputato perché "il fatto non costituisce reato"

  • art. 646 cod. pen.

    Articolo richiamato come capo di imputazione (tra cui l'appropriazione indebita); la sentenza d'appello ha assolto l'imputato ritenendo insussistente il fatto come reato

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come presidio per la censura della motivazione; invocata dalla ricorrente per dedurre la nullità o insufficienza della motivazione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il vizio di motivazione come motivo di ricorso in Cassazione: la ricorrente ha invocato l'annullamento per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 578 cod. proc. pen.

    «è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi»

    Se durante il giudizio d'appello interviene una causa estintiva del reato, il giudice d'appello è comunque tenuto a valutare e decidere sull'azione civile, esaminando il compendio probatorio e non limitandosi a dichiarare l'estinzione per economia processuale

  • art. 603 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)

    Comma 2: "Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1". Comma 1: "Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"

    L'art. 603 contiene poteri (non doveri) del giudice d'appello: comma 1 attribuisce discrezionalità al giudice di disporre la rinnovazione quando non è in grado di decidere allo stato degli atti; comma 2 impone la rinnovazione se le prove sono sopravvenute o scoperte dopo il primo grado nei limiti dell'art. 495. La Corte ha ritenuto legittima la scelta discrezionale dell'appello di acquisire la registrazione

  • art. 495 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite procedurale per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando intervengono prove sopravvenute ai sensi dell'art. 603 comma 2

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 603: riguarda i motivi di appello che possono contenere richieste di riassunzione di prove; utile per valutare i limiti procedurali della rinnovazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale differente trattamento in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per condannare la ricorrente alle spese e ad una ammenda equitativa

Massime di principio

  • Il giudice d'appello ha discrezionalità, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., nel disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; la Corte di Cassazione non può sindacare la valutazione concreta della rilevanza della prova compiuta dal giudice di merito, ma solo la correttezza della motivazione della decisione di rinnovazione
  • Se nel corso del giudizio di appello si verifica una causa estintiva del reato, il giudice d'appello è comunque obbligato a pronunciarsi sull'azione civile e a svolgere una valutazione approfondita del compendio probatorio (art. 578 c.p.p.)
  • La Cassazione non può riformare le valutazioni di merito sulle prove (attendibilità, rilevanza, ricostruzione storica) a meno che non vi sia un vero e proprio vizio di motivazione; un diverso apprezzamento delle stesse è rimesso al giudice di merito
  • Le doglianze che impugnano cumulativamente la motivazione con profili diversi possono essere giudicate inammissibili se presentate in modo non conforme ai principi di specificità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite)
  • Quando una parte propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile, può essere condannata alle spese processuali e, se rilevanti profili di colpa emergono nella determinazione dell'impugnazione, anche a sanzioni in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le prove registrate o prodotte da una parte possono essere acquisite in appello se il giudice d'appello ritiene necessario integrare il quadro probatorio; la scelta di acquisizione, se adeguatamente motivata, è legittima e non è sindacabile in Cassazione sul piano della rilevanza concreta

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